Convocazione dell’assemblea.

Quesito
Si domanda cosa sia cambiato con la riforma condominiale in tema di convocazione dell’assemblea.
Parere
L’art. 66 disp. att. del codice civile nella sua nuova formulazione prevede quanto segue:
a) l’avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno;
b) l’avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza di prima convocazione;
c) la comunicazione deve essere effettuata a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata , a mezzo fax o tramite consegna a mano;
d) l’avviso deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione (si noti che la norma non fa menzione, stranamente, del giorno…).
Poiché l’art. 66 è norma definita inderogabile dall’art. 72 disp. att. del codice civile deve ritenersi impossibile ormai la comunicazione dell’avviso in forma diversa da quella prevista dalla norma.
Va pertanto raccomandato il massimo rispetto delle forme anche nei casi nei quali i condòmini, mossi da intento di “risparmio” di spesa, pur comprensibile in periodi di crisi, premano sull’amministratore perché provveda alla convocazione con modalità diverse da quelle previste, quali ad esempio il mero inserimento dell’avviso nelle cassette postali poiché ciò espone il condominio a contenziosi dai quali uscirebbe soccombente.

Quesito
In merito alle assemblee di supercondominii si chiede se la convocazione di assemblea debba essere inviata a tutti i proprietari delle unità facenti parte del supercondominio.
Parere
Per convocare l”assemblea del supercondominio si devono seguire tre procedure diverse:

• se il numero dei partecipanti è inferiore a 60 le regole di convocazione sono quelle usuali: a) convocazione a tutti i singoli proprietari (sia se la materia – da trattare in assemblea – è di ordinaria amministrazione, sia se di straordinaria amministrazione); la partecipazione all’assemblea è consentita a tutti i singoli proprietari (salvo l’ipotesi in cui una singola unità abitativa è in comproprietà, in tal caso deve essere nominato un rappresentante comune, ma solo per la partecipazione in assemblea);

• se il numero dei partecipanti è superiore a 60 (e le materie sono relative all’ordinaria amministrazione o alla nomina dell’amministratore) il singolo edifico deve nominare un rappresentante comune e solo a quest’ultimo va consegnata la convocazione (potendo solo il rappresentante anzidetto partecipare all’assemblea);

• se il numero dei partecipanti è superiore a 60 (e le materie sono relative alla straordinaria amministrazione) tornano ad applicarsi le regole usuali di convocazione, la convocazione deve essere inviata a tutti i singoli proprietari, la partecipazione all’assemblea è riconosciuta a tutti i singoli proprietari (salvo l’ipotesi in cui una singola unità abitativa è in comproprietà, in tal caso deve essere nominato un rappresentante comune solo per la partecipazione in assemblea).

da:CONFEDILIZIA-Segreteria generale