Il rumore in ambito lavorativo

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

IL RUMORERumore2
Rumore è un fenomeno acustico, un suono, solitamente irregolare, definito e percepito come sgradevole. I suoni possono essere acuti o gravi, in relazione alla frequenza e cioè al numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo [Hertz – Hz]. I suoni, inoltre, a seconda dell’intensità si classificano come lievi o forte, ricordando che l’intensità dipende dalla pressione che l’onda sonora provoca sul nostro orecchio e che si misura in decibel dB(A).
Alcuni dati
Percepiamo i rumori a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 20 e 20000 Hz.
Esempio: la normale conversazione è compresa tra i 60 e i 70 dB(A).
Rumori troppo forti possono provocare lesione del timpano, ma già a partire da una esposizione sistematica a 80 dB(A) si può instaurare un danno progressivo fino alla riduzione permanente dell’udito (ipoacusia da rumore). L’ipoacusia è, quindi, un danno irreversibile che si aggrava con il prolungarsi dell’esposizione a rumore.
Oltre che un effetto diretto sul’apparato uditivo, sono stati dimostrati effetti anche su altri organi e sistemi (digerente, respiratorio etc.), inoltre il rumore è un fattore di stress ed aumenta perciò la stanchezza, fa diminuire la concentrazione, e di conseguenza aumenta le possibilità che si verifichi un infortunio sul lavoro.

L’ESPOSIZIONE LAVORATIVA AL RUMORE
Il D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito e prende in esame questi fattori per determinare tre categorie di rischio. Il Decreto fissa quindi le misure tecniche, organizzative e procedurali, azioni formative/informative e di protezione da adottare a seconda del livello di esposizione.
Il livello (espresso in decibel) a cui fare riferimento per stabilire la presenza di un possibile danno può essere:

  1. l’esposizione giornaliera al rumore
  2. l’esposizione settimanale al rumore

Questi livelli tengono conto delle diverse sorgenti di rumore a cui il lavoratore può essere esposto e dei relativi tempi di esposizione e sono riportati a giornate lavorative di otto ore.
La valutazione deve tenere conto anche delle pressioni acustiche di picco (valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»).
Si può ricorrere al livello di esposizione settimanale qualora l’esposizione quotidiana sia variabile durante la settimana a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa. La determinazione si effettua come media dei valori giornalieri sui giorni lavorativi della settimana, purché essa non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) e siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

La valutazione del rumore
E’ necessario considerare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
I rilievi avranno cadenza almeno quadriennale e saranno comunque ripetuti nel caso avvengano cambiamenti nell’organizzazione, nel tipo di lavorazioni o nella collocazione delle macchine.

Obblighi del datore di lavoro
E’ tenuto a eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

  1. del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  2. del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

 

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Inoltre sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

I dispositivi di protezione individuali
Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione e protezione, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

L’informazione e la formazione dei lavoratori
I lavoratori esposti a rumore devono essere informati e formati in relazione ai rischi dovuti alla loro esposizione e con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. E’ estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
In questi casi il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio e le misure volte a eliminare o ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga.

Riassumendo

Se i valori inferiori di azione sono superati (oltre 80 dBA ed inferiori a 85 dBA):
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito e sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità

Se i valori superiori di azione sono oltrepassati (oltre 85 dBA ed inferiori a 87 dBA):
Il datore di lavoro:

  1. elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
  2. vigila affinché vengano indossati correttamente ed in tutte le fasi di esposizione i dispositivi di protezione individuale dell’udito
  3. sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Se il limite di esposizione al rumore è oltrepassato (oltre 87 dBA):
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante le misure prese, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Obblighi del lavoratore

  1. usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;
  2. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
  3. non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
  4. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
  5. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.