Contraddizioni e incoerenze

Diventare Sindaco:

Quasi tutte le persone possono aspirare a ricoprire questa prestigiosa carica.

Per poter diventare sindaco di un comune è necessario soddisfare un solo requisito: quello di essere maggiorenne. C’è infatti un’unica indicazione all’interno del T. U. E. L., che prescrive che, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 267/2000 possono essere eletti a sindaco i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età almeno il primo giorno fissato per la votazione.

Per il resto non ci sono restrizioni di sorta.

condizioni che possano costituire un impedimento alla propria elezione:

  • aver subito una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, peculato, malversazione a danno dello Stato
  • essere stato condannato per corruzione o per aver ricevuto una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo
  • rivestire altre cariche pubbliche.

Diventare Presidente della Giunta Regionale :

Presidente della Giunta Regionale devono in primo luogo possedere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso dei diritti politici
  • essere in possesso di tutti i diritti civili
  • essere ovviamente un cittadino italiano
  • essere in possesso della cittadinanza italiana.

Diventare Parlamentare:

Esistono essenzialmente tre tipologie di parlamentari nel nostro Paese:

  • Il deputato, che appartiene alla Camera dei Deputati;
  • Il senatore, che appartiene al Senato della Repubblica;
  • Il senatore a vita, una particolare carica legata al Senato.

I Deputati sono 630 mentre i Senatori, invece, sono 315.

Le prime due cariche si possono ottenere candidandosi in lista durante le elezioni con una forza politica; la terza viene invece attribuita dal Presidente della Repubblica per meriti speciali nel campo della vita pubblica (sociale, artistico, scientifico).

Come diventare Deputato o Senatore in Italia :

La nostra legislazione prevede che ciascun cittadino che goda dei diritti politici e civili possa candidarsi per il ruolo. Per diventare deputato occorre avere 25 anni, mentre per diventare senatore almeno 40.

Diventare Amministratore di Condominio:

Quali sono i requisiti per svolgere la professione di amministratore di condominio?

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e) del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.

Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.