Formazione degli amministratori

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità’ per la formazione degli amministratori di condominio nonché’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151) (GU n.222 del 24-9-2014)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità’ per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151) (GU n.222 del 24-9-2014) Vigente al: 9-10-2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”;
Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina:
    a) i criteri, le modalita’ e i contenuti dei corsi di  formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
    b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Art. 2
Finalità’ della formazione e dell’aggiornamento

  1. Le attivita’ di formazione ed aggiornamento devono perseguire  i seguenti obiettivi:
    a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e
giuridica in materia di amministrazione condominiale e  di  sicurezza degli edifici;
    b) promuovere il piu’ possibile l’aggiornamento delle  competenze appena    indicate    in  ragione    dell’evoluzione     normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
    c) accrescere lo studio  e  l’approfondimento  individuale  quali
presupposti per un esercizio professionale di qualita’.

Art. 3
Requisiti dei formatori

  1. I formatori devono  provare  al  responsabile  scientifico,  con apposita  documentazione,  il possesso  dei  seguenti  requisiti  di onorabilità’ e professionalità’:
    a) il godimento dei diritti civili;
    b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
    c) di  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    d) di non essere interdetti o inabilitati;
    e) di aver  maturato  una  specifica  competenza  in  materia  di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e  di  aver conseguito alternativamente uno dei  seguenti  titoli:  laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza  in  materie giuridiche, tecniche ed economiche  presso  università’,  istituti  e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia  di  diritto  condominiale  o  di sicurezza   degli   edifici,   dotate   di codice identificativo internazionale (ISBN) ai  sensi  dell’articolo  1,  lettera  t),  del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n.  76;  coloro  che  hanno  già’ svolto attività’ di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata  di  almeno  40  ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4
Responsabile scientifico

  1. La funzione di responsabile scientifico puo’ essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche  o  economiche  (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o  un  magistrato,  un  professionista  dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche  essere  in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità’ e professionalità’ di cui all’articolo  3  del  presente regolamento.
  2. Il responsabile scientifico verifica il possesso  dei  requisiti di onorabilità’ e professionalità’ dei formatori  tramite  riscontro documentale,  e  verifica  il  rispetto  dei  contenuti  di  cui   al successivo  articolo  5,  comma  3,  del  presente  regolamento,   le modalità’ di partecipazione degli iscritti  e  di  rilevamento  delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in  via  telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

Art. 5
Svolgimento e contenuti dell’attività’ di formazione e di aggiornamento

  1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo  un  programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base  a  quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di  formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola,  nella  misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che  prevedono esercitazioni pratiche.
  2. Gli  obblighi  formativi  di  aggiornamento  hanno  una  cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15  ore  e riguarda elementi in  materia  di  amministrazione condominiale,  in relazione  all’evoluzione   normativa,   giurisprudenziale   e   alla risoluzione di casi teorico-pratici.
  3. I corsi di  formazione  e  di  aggiornamento  contengono  moduli didattici attinenti  le  materie di interesse  dell’amministratore, quali:
    a) l’amministrazione condominiale, con  particolare  riguardo  ai
compiti ed ai poteri dell’amministratore;
    b) la  sicurezza  degli  edifici,  con  particolare  riguardo  ai requisiti di stati cita’ e di  risparmio energetico,  ai  sistemi  di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti  idrici,  elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla  verifica  della  manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
    c)  le  problematiche  in  tema  di  spazi  comuni,   regolamenti condominiali,  ripartizione  dei costi  in  relazione  alle  tabelle millesimali;
    d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio  degli edifici ed alla proprietà’ edilizia;
    e)  la  normativa  urbanistica,  con  particolare   riguardo   ai regolamenti  edilizi,   alla   legislazione   speciale   delle   zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione  ed  alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
    f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed  il  contratto di lavoro subordinato;
    g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
    h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
    i) la contabilita’.
  4. L’inizio di  ciascun  corso,  le  modalita’  di  svolgimento,  i nominativi  dei  formatori  e  dei responsabili   scientifici   sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data  di  inizio del corso,  tramite  posta  certificata,  all’indirizzo   di   posta elettronica  che  verrà’  tempestivamente indicato  sul   sito   del Ministero della giustizia.
  5. Il corso di formazione e di  aggiornamento  può’  essere  svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che  si  svolge  nella sede individuata dal responsabile scientifico.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 agosto 2014

                                                 Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne – prev. n. 2489