Limiti dell’amministratore

La figura dell’Amministratore all’interno di una Assemblea condominiale e quella di semplice spettatore.
Potrà intervenire nella discussione Assembleare solo su invito del Presidente.
Chi ha il potere di formare la volontà del condominio è l’Assemblea che, attraverso le proprie delibere, indica all’amministratore quali sono gli scopi da raggiungere.
Ma vi è di più. L’assemblea, conferendo il mandato all’amministratore, già lo incarica di svolgere tutte le attribuzioni esplicitamente indicate dall’art. 1130 c.c., oltre a tutte quelle ulteriori che il regolamento condominiale – di natura contrattuale – gli può attribuire.
All’Amministratore non possono essere imputate quindi condotte poste in essere da altri, cioè dall’Assemblea. Tutta l’attività posta in essere dall’Amministratore, se ritualmente accettata dalle deliberazioni Assembleari, non può essere più imputabile a lui, e le eventuali irregolarità dell’Amministrare si convertono in vizi delle delibere.
Quindi pare superfluo rammentare che il dovere e compito dell’Amministratore è quello di rispettare e far rispettare le deliberazioni Assembleari, anche se non se ne condividono i contenuti. Sempre che non contari alla legge.
Questo appello è rivolto a tutti quei condomini che non gradendo alcune deliberazioni, pretenderebbero che l’Amministratore le modifichi o ne sospenda l’attuazione.