Lavori straordinari

Quesito
La nuova legge prevede altresì, in caso di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, la costituzione di un fondo obbligatorio di importo pari all’ammontare dei lavori.
Parere
Con riferimento a quest’ultimo punto, si segnala, peraltro, come possa ritenersi rispettata la previsione costituendo il fondo in questione, per gradi, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, laddove ciò – ben inteso – trovi riscontro nelle modalità di pagamento previste nel contratto sottoscritto con l’impresa che esegue le opere. In questo modo non occorrerà precostituire l’intera provvista prima di dare avvio ai lavori (ma solo quella relativa al primo pagamento contrattuale previsto) e così via per successivi stati di avanzamento, con il duplice, positivo, effetto, da un lato, di facilitare l’applicazione della norma e, dall’altro, di garantire comunque il puntuale pagamento di quanto dovuto. La norma sulla costituzione del fondo non si applica, poi, ai lavori deliberati prima del 18 giugno, anche se iniziati dopo.
In ogni caso la delibera che approvi le opere di manutenzione straordinaria o le innovazioni senza la costituzione del fondo, ovvero in mancanza, nel contratto di appalto, di una previsione che consenta la suddetta costituzione frazionata del fondo, sia da ritenersi annullabile (e non nulla), e quindi impugnabile solo entro un breve termine (30 giorni). La disposizione che disciplina il fondo è norma derogabile da un regolamento approvato da tutti i condòmini.
Da: CONFEDILIZIA -Segreteria generale