CASSAZIONE CIVILE 2017: Aprile

Aprile

È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività.
Cass. Civ., Sez.  6 – 2, 04/04/2017, Ordinanza n.  8656

In tema di condominio, l’appello avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione, avanzata nelle forme del ricorso (secondo la formulazione dell’art. 1137 c.c. antecedente alla l. n. 220 del 2012), di una delibera assembleare, va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione, in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 c.p.c., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”.
Cass. Civ., Sez.  6 – 2, 05/04/2017 Ordinanza n.  8839

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.
Cass. Civ., Sez.  6 – 2, 11/04/2017, Ordinanza n.  9348

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita, la richiesta, formulata dal condominio opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, di condanna dell’opponente al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto e corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, anziché del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso monitorio, del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare.
Cass. Civ., Sez.  2 -, 19/04/2017, n.  9920

In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest’ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Cass. Civ., Sez.  2 -, 19/04/2017 n.  9920

Le scale e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 1117 c.c., anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. Ne consegue l’applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei “quorum” per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell’androne e delle scale, cui anche detti condòmini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne.
Cass. Civ., Sez.  2 -, 20/04/2017, n.  9986