CASSAZIONE CIVILE 2015: Settembre

SETTEMBRE

In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l’ufficio dell’amministratore, del foro dell’insorgenza dell’obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del “forum destinatae solutionis”, coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182 c.c.
Cass. Civ., Sez. VI – III, 02/09/2015, Ordinanza n. 17474

In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio, elencate in via esemplificativa dall’art. 1117 c.c., alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, la condominialità di un seminterrato non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni sovrastanti siano realizzate, anziché come porzioni di piano l’una sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117.
Cass. Civ., Sez. II, 18/09/2015, n. 18344

Non sussistono i presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c. quando l’arricchimento sia andato a vantaggio di persona diversa da quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito ovvero se lo spostamento patrimoniale, pur ingiustificato, sia determinato da una successione di fatti incidenti su due diverse situazioni patrimoniali soggettive. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’azione per carenza di unicità del fatto costitutivo in quanto il proprietario di un immobile, che aveva eliminato a proprie spese i danni da infiltrazioni causati all’appartamento sottostante, aveva esperito l’azione di arricchimento nei confronti del danneggiato per aver quest’ultimo percepito l’indennizzo dalla compagnia assicuratrice del condominio).
Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2015, n. 18878

In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del “quorum” costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Cass. Civ., Sez. II, 28/09/2015 n. 19131