CASSAZIONE CIVILE 2015: Maggio

MAGGIO

In ipotesi di decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore di condominio nei confronti di un condomino per la riscossione dei contributi, sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ., senza che rilevi, al fine di escludere la nullità dell’ingiunzione resa da un diverso giudice, la circostanza che l’intimato, al quale il decreto provvisoriamente esecutivo sia stato notificato unitamente al precetto, abbia dedotto, in sede di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., altresì la consequenziale nullità dello stesso precetto, senza eccepire alcunché rispetto al foro relativo all’esecuzione forzata, determinato, per il distinto procedimento di opposizione, a norma degli artt. 27, primo comma, e 615, primo comma, cod. proc. civ.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 20/05/2015, Ordinanza n. 10419

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 22/05/2015, Ordinanza n. 10679