CASSAZIONE CIVILE 2013: Dicembre

In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all´unanimità, che sia espressione dell´autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell´art. 1123, primo comma, cod. civ., non essendo, consentito all´assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio “capitario” gli oneri necessari per la prestazione di servizi nell´interesse comune.
Cass. Civ., Sez. II, 4/12/2013, n. 27233

L´art. 1102 cod. civ., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile. Ne consegue che i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i “quorum” prescritti dalla legge, fermo restando che non è consentita l´introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni.
Cass. Civ., Sez. II, 4/12/2013, n. 27233