CASSAZIONE CIVILE 2013: Settembre

In tema di appalto, l´operatività della garanzia di cui all´art. 1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), bensì i viali di accesso pedonali al condominio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell´opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l´esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.
Cass. Civ., Sez. II, 9/9/2013, n. 20644

In tema di condominio negli edifici, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio preventivo di un esercizio annuale, avendo carattere generale e rivestendo una specifica finalità amministrativo-contabile, non può essere desunta, per implicito, dalla successiva deliberazione assembleare che differisca l’approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio, sia pure testualmente motivata con la “speranza” che i condomini morosi provvedessero, nel frattempo, al versamento delle quote.
Cass. Civ, Sez. VI- II, 20/9/2013, n. 21650

In tema di condominio negli edifici, la sospensione giudiziale di una deliberazione assembleare impugnata non impedisce all’assemblea di adottare sul medesimo punto, sanati eventuali vizi, una nuova deliberazione, esecutiva “ex lege” ove il condomino interessato non si attivi per conseguirne a sua volta la sospensione.
Cass. Civ, Sez. II, 23/9/2013, n. 21742

In tema di condominio negli edifici, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, mantenuto in esercizio “pro bono pacis”, non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato a quanto deciso dall’assemblea.
Cass. Civ, Sez. II, 23/9/2013, n. 21742

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati , esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai poteri di rappresentanza dell’amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino.
Cass. Civ, Sez. II, 24/9/2013, n. 21826

La prova dell’avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell’assemblea condominiale all’indirizzo del condomino assente all’adunanza comporta l’insorgenza della presunzione “iuris tantum” di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall’art. 1335 cod. civ., nonché, con essa, la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione della deliberazione, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.
Cass. Civ, Sez. VI – II, 27/9/2013, n. 22240

Ai fini della validità della delibera condominiale di trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali – adottata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, a maggioranza delle quote millesimali e in conformità agli obiettivi di risparmio energetico perseguiti da tale legge – non sono necessarie verifiche preventive circa l’assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto, né si richiede che l’impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano alimentati a gas quelli autonomi da realizzare, irrilevante essendo, altresì, la circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l’impossibilità di realizzare l’impianto autonomo in uno degli appartamenti. Né infine, la medesima legge n. 10 del 1991 impone all’art. 8 (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”) di preferire l’adozione di valvole termostatiche o di altri sistemi di contabilizzazione del calore, ovvero l’utilizzo di energia solare per riscaldare gli edifici, consentendo anche soltanto di deliberare il passaggio da un impianto centralizzato, comunque alimentato, ad impianti autonomi a gas per le singole unità abitative.
Cass. Civ, Sez. II, 27/9/2013, n. 22276