CASSAZIONE CIVILE 2013: Agosto

Nell´ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all´edificio rispettivamente amministrato, non anche per quelli facenti parte del supercondominio, che, quale accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l´assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l´amministratore del supercondominio.
Cass. Civ., Sez. II, 26/8/2013, n. 19558