CASSAZIONE CIVILE 2013: Maggio

In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, qualora l´approvazione della delibera di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sopravvenga soltanto successivamente alla stipula della vendita, l´obbligo del pagamento delle relative quote condominiali incombe sull´acquirente, non rilevando l´esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula.
Cass. Civ., Sez. II, 2/5/2013, n. 10235

La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell´obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all´esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale – rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l´interdipendenza tra le due cause – che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente. (Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d´acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte – in applicazione del summenzionato principio – ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall´assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, qualificandolo come adesivo dipendente dal ricorso del condominio, giacché concerneva statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale).
Cass. Civ., Sez. III, 16/5/2013, n. 11968

In tema di condominio negli edifici, la controversia relativa a querela di falso non rientra tra quelle nelle quali l´amministratore può agire o essere convenuto in giudizio senza espressa autorizzazione dell´assemblea, con la conseguenza che, ove tale autorizzazione manchi, il giudice deve assegnare all´amministratore un termine per il rilascio della stessa.
Cass. Civ., Sez. II, 22/5/2013, Ordinanza interlocutoria n. 12599

In tema di condominio negli edifici, l´art. 1138, quarto comma, cod. civ. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento, tra le altre, la disposizione dell´art. 1129 cod. civ., la quale attribuisce all´assemblea la nomina dell´amministratore e stabilisce la durata dell´incarico; ne deriva la nullità della clausola del regolamento che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo all´assemblea il relativo potere di nomina e di revoca, senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto in concreto esistente tra i condomini o l´attività esercitata nell´edificio.
Cass. Civ., Sez. II, 24/5/2013, n. 13011

In tema di deliberazioni dell´assemblea di condominio, nella specie relativo ad edificio destinato all´esercizio di attività imprenditoriale, non dà luogo, di per sé, a conflitto di interessi la coincidenza, in capo ad uno dei partecipanti al voto, delle posizioni di condomino di maggioranza, amministratore del condominio e gestore dell´impresa ivi esercitata, non determinando tale situazione, caratterizzata dalla compresenza di distinti rapporti, una sicura incompatibilità con gli interessi degli altri condomini alla corretta amministrazione del condominio.
Cass. Civ., Sez. II, 24/5/2013, n. 13011