CASSAZIONE CIVILE 2013: Aprile

In materia di condominio, vige il principio dell´esecutività della deliberazione dell´assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l´esecuzione del provvedimento, a norma dell´art. 1137 cod. civ.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie.
Cass. Civ., Sez. II, 8/4/2013, n. 8525

In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto architettonico, di cui all´art. 1127 cod. civ., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di decoro architettonico, di cui all´art. 1120 cod. civ., che opera come limite alle innovazioni, sebbene l´una nozione non possa prescindere dall´altra, dovendo l´intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l´originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista. (Nella specie, in applicazione dell´enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell´edificio, ma compatibile con l´aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell´ultimo piano e ben visibile dall´esterno).
Cass. Civ., Sez. II, 24/4/2013, n. 10048

Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l´attore abbia domandato l´annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell´avviso di convocazione, di cui all´art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull´accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio.
Cass. Civ., Sez. II, 24/4/2013, n. 10053

In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l´obbligo del responsabile di assumere l´onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l´assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l´amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell´enunciato principio, la S.C. ha negato la nullità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari).
Cass. Civ., Sez. II, 24/4/2013, n. 10053

In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall´assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti.
Cass. Civ., Sez. II, 26/4/2013, n. 10081

L´art. 1127, secondo comma, cod. civ., il quale fa divieto al proprietario dell´ultimo piano dell´edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell´edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione.
Cass. Civ., Sez. II, 26/4/2013, n. 10082

Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull´esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l´espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l´intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l´accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Cass. Civ., Sez. II, 30/4/2013, n. 10184

La deliberazione assembleare che, a maggioranza, sancisca a carico dei partecipanti al consorzio l´applicazione di interessi moratori per l´ipotesi di ritardato pagamento delle quote deve considerarsi nulla, poiché un siffatto potere non rientra tra quelli dell´assemblea, potendo una tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all´unanimità; ne deriva che anche le successive deliberazioni, che la prima abbiano eseguito, sono affette da nullità, la quale può essere fatta valere dall´interessato senza essere tenuto all´osservanza dei termini di decadenza.
Cass. Civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196