{"id":3030,"date":"2013-12-29T17:11:55","date_gmt":"2013-12-29T16:11:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?p=3030"},"modified":"2013-12-29T17:20:49","modified_gmt":"2013-12-29T16:20:49","slug":"iuc-legge-di-stabilita-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?p=3030","title":{"rendered":"IUC : Legge di stabilit\u00e0 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>IUC<\/strong><br \/>\n<strong> (Legge di stabilit\u00e0 2014)<\/strong><\/p>\n<p><strong>IUC<\/strong><\/p>\n<p>Che cos\u2019\u00e8<br \/>\nL\u2019imposta unica comunale (IUC) <!--more-->si compone dell&#8217;imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell&#8217;utilizzatore dell&#8217;immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell&#8217;utilizzatore.<\/p>\n<p>Quando entra in vigore<br \/>\nA decorrere dall\u20191 gennaio 2014<\/p>\n<p>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE<\/p>\n<p>IMU<br \/>\nQuali soggetti interessa<br \/>\nProprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili<\/p>\n<p>Quali immobili riguarda<br \/>\nFabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio \u00e8 diretta l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa<br \/>\nL&#8217;IMU non si applica al possesso dell&#8217;abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C\/2, C\/6 e C\/7, nella misura massima di un\u2019unit\u00e0 pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all\u2019unit\u00e0 ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A\/1, A\/8 e A\/9.<\/p>\n<p>Come si determina il tributo<br \/>\nLa base imponibile \u00e8 data dalla rendita catastale dell\u2019immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:<br \/>\n&#8211; 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A\/10) e delle categorie catastali C\/2, C\/6 e C\/7<br \/>\n&#8211; 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C\/3, C\/4 e C\/5<br \/>\n&#8211; 80 per i fabbricati della categoria catastale A\/10 e D\/5<br \/>\n&#8211; 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D\/5)<br \/>\n&#8211; 55 per i fabbricati della categoria catastale C\/1<br \/>\nAliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali<br \/>\nAliquota dello 0,4% (4 per mille) per l\u2019abitazione principale e relative pertinenze, che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali<br \/>\nI Comuni possono ridurre l\u2019aliquota di base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati.<br \/>\nPer l\u2019abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro. I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta.<\/p>\n<p>Quando e come si versa<br \/>\nIn due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolt\u00e0 del contribuente provvedere al versamento dell&#8217;imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.<br \/>\nIl versamento dell&#8217;imposta va effettuato tramite modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale.<br \/>\nTASI<br \/>\nQuali soggetti interessa e quali immobili riguarda<br \/>\nChiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l&#8217;abitazione principale come definita ai fini dell&#8217;IMU, aree scoperte nonch\u00e9 quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all&#8217;art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva<br \/>\nNel caso in cui l&#8217;unit\u00e0 immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull&#8217;unit\u00e0 immobiliare, quest&#8217;ultimo e l&#8217;occupante sono titolari di un&#8217;autonoma obbligazione tributaria.<\/p>\n<p>Come si determina il tributo<br \/>\nLa base imponibile \u00e8 quella prevista per l&#8217;applicazione dell&#8217;IMU.<br \/>\nL&#8217;aliquota di base \u00e8 pari all&#8217;1 per mille. Il Comune pu\u00f2 ridurre l&#8217;aliquota fino all&#8217;azzeramento oppure pu\u00f2 determinare l&#8217;aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell&#8217;IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all&#8217;aliquota massima consentita dalla legge statale per l&#8217;IMU al 31.12.\u201913, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l&#8217;aliquota massima non pu\u00f2 eccedere il 2,5 per mille.<br \/>\nL&#8217;occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell&#8217;ammontare complessivo della TASI.<\/p>\n<p>Quando e come si versa<br \/>\nIl Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. \u00c8 comunque consentito il pagamento in un&#8217;unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.<br \/>\nIl versamento \u00e8 effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale \u201covvero tramite le altre modalit\u00e0 di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali\u201d.<br \/>\nTARI<\/p>\n<p>Quali soggetti e quali immobili riguarda<br \/>\nChiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all&#8217;art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva<\/p>\n<p>Come si determina il tributo<br \/>\nIl Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158\/\u201999 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). In alternativa, e nel rispetto del principio \u00abchi inquina paga\u00bb, pu\u00f2 commisurare la tariffa alle quantit\u00e0 e qualit\u00e0 medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit\u00e0 di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivit\u00e0 svolte nonch\u00e9 al costo del servizio sui rifiuti.<br \/>\nLe tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unit\u00e0 di superficie imponibile accertata, previsto per l&#8217;anno successivo, per uno o pi\u00f9 coefficienti di produttivit\u00e0 quantitativa e qualitativa di rifiuti.<\/p>\n<p>Quando e come si versa<br \/>\nIl Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. \u00c8 comunque consentito il pagamento in un&#8217;unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.<br \/>\nIl versamento \u00e8 effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale \u201covvero tramite le altre modalit\u00e0 di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali\u201d.<\/p>\n<p>Altre disposizioni<br \/>\nE&#8217; fatta salva l&#8217;applicazione del tributo provinciale per l&#8217;ambiente di cui all&#8217;art. 19 del d.lgs. n. 504\/\u201992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili ad imposizione, \u00e8 applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull\u2019importo della TARI.<\/p>\n<p>Fonte: <a href=\"http:\/\/www.confedilizia.it\/\" target=\"_blank\">Confedilizia<\/a>, Ufficio Studi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IUC (Legge di stabilit\u00e0 2014) IUC Che cos\u2019\u00e8 L\u2019imposta unica comunale (IUC)<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-3030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-comunicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3030"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3034,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3030\/revisions\/3034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}