{"id":3026,"date":"2013-12-29T17:00:41","date_gmt":"2013-12-29T16:00:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?p=3026"},"modified":"2014-01-16T09:17:51","modified_gmt":"2014-01-16T08:17:51","slug":"la-riforma-della-riforma-legge-del-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?p=3026","title":{"rendered":"LA RIFORMA DELLA RIFORMA : legge  del condominio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">COSA CAMBIA NEL CONDOMINIO<br \/>\nCON LA RIFORMA DELLA RIFORMA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">di<br \/>\nCorrado Sforza Fogliani<br \/>\npresidente Confedilizia<\/p>\n<p>La legge di riforma del condominio (in vigore dal 18 giugno scorso) \u00e8 stata a sua volta riformata con un decreto legge (gi\u00e0 in vigore) che su di essa interviene in diversi, anche importanti, aspetti.<!--more--><\/p>\n<p>OPERE RISPARMIO ENERGETICO. Possono ora essere decise solo con la procedura della legge n. 10\/\u201991: gli interventi devono essere individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato; le delibere devono essere approvate \u2013 sia in prima che in seconda convocazione \u2013 dalla maggioranza degli intervenuti all\u2019assemblea che rappresentino un terzo del valore dell\u2019edificio; quorum costituivi dell\u2019assemblea: maggioranza dei cond\u00f2mini che rappresentino 667 millesimi in prima convocazione, e un terzo dei cond\u00f2mini che rappresentino 334 millesimi in seconda convocazione.<br \/>\nLa nuova normativa ha abrogato la possibilit\u00e0 \u2013 gi\u00e0 prevista dall\u2019art. 1120, secondo comma, n. 2 \u2013 di eseguire le opere in questione senza alcuna documentazione, ma con la (pi\u00f9 alta) maggioranza assembleare che rappresenti la met\u00e0 del valore (fermi i quorum costituitivi gi\u00e0 citati).<\/p>\n<p>DATI SICUREZZA. La nuova legge ha specificato che i dati relativi alla sicurezza (o \u2013 meglio \u2013 all\u2019insicurezza, secondo una corrente interpetativa che si condivide) che devono essere contenuti nel Registro di anagrafe condominiale, eretto e tenuto aggiornato dall\u2019amministratore, sono solo quelli relativi alle propriet\u00e0 comuni. Cade quindi l\u2019interpretazione (mai stata facile, a proposito di un articolo non particolarmente ordinato nelle sue previsioni) che i cond\u00f2mini debbano comunicare i dati relativi alla (in)sicurezza della propria unit\u00e0 immobiliare. Al proposito, \u00e8 comunque da sottolinearsi che lo stato di sicurezza o meno delle parti comuni \u00e8 (o deve essere) gi\u00e0 a conoscenza dell\u2019amministratore. Per cui (al fine di dare un senso logico alla previsione della nuova normativa, coerente anche con l\u2019interpretazione della norma gi\u00e0 data in questi mesi in occasione dell\u2019erezione dei registri in questione) deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi alle parti comuni \u201caccessibili\u201d dai singoli cond\u00f2mini (come le parti interne dei muri maestri) o dagli stessi pi\u00f9 facilmente controllabili (collegamenti vari precedenti il punto di diramazione di questi ultimi ai locali di propriet\u00e0 individuale).<\/p>\n<p>FONDO OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INNOVAZIONI. La nuova normativa (in punto vivamente attesa) \u2013 recependo un orientamento gi\u00e0 da molti condominii praticato siccome pienamente compatibile anche con la precedente lettera della legge ed il suo scopo, e tale da evitare il blocco dei lavori \u2013 stabilisce che il Fondo speciale da costituirsi obbligatoriamente, a garanzia del soggetto esecutore dei lavori, per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, pu\u00f2 essere costituito in base ai singoli pagamenti dovuti se i lavori devono essere eseguiti in relazione a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di pagamento. La previsione di cui alla nuova normativa \u00e8 stabilita sulla base della condizione contrattuale precisata e, comunque, in alternativa alla costituzione di un Fondo di importo pari ai lavori (com\u2019era obbligatoriamente, prima della nuova normativa, per ogni caso).<\/p>\n<p>SANZIONI. Le sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale e di cui all\u2019art. 70 Disp. attuaz. possono essere irrogate (obbligatoriamente dall\u2019amministratore, deve ritenersi) solo a seguito di delibera dell\u2019assemblea approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio, sia in prima che in seconda convocazione (quorum costitutivi gi\u00e0 citati). La previsione dell\u2019intervento dell\u2019assemblea (gi\u00e0 ampiamente seguita, da tempo presente nel regolamento tipo della Confedilizia) deve essere naturalmente confrontata con eventuali norme al proposito contenute nei singoli regolamenti (contrattuali o assembleari) ed \u00e8 particolarmente opportuna dato che la riforma del 2012 ha sostituito l\u2019importo pecuniario \u201csecco\u201d della sanzione in precedenza previsto, con un importo variabile, ci\u00f2 che rende necessario che l\u2019importo in concreto da applicarsi venga stabilito dall\u2019assemblea (e non dall\u2019amministratore). Resta aperto il problema dell\u2019indispensabilit\u00e0 (come si ritiene) o meno che i nuovi importi della legge di riforma siano recepiti nel regolamento.<br \/>\nA proposito di quanto detto finora, si precisa che sono ovviamente fatte salve le eventuali modifiche che le disposizioni della nuova normativa, emanata \u2013 come detto \u2013 nella forma del decreto legge, dovessero subire in sede di conversione in legge del provvedimento.<\/p>\n<p>Per completezza, \u00e8 da dirsi che la nuova normativa prevede anche che con Regolamento del Ministro della giustizia siano determinati i requisiti necessari per esercitare l\u2019attivit\u00e0 di formazione degli amministratori di condominio nonch\u00e9 i criteri, i contenuti e le modalit\u00e0 di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica dei precitati amministratori. L\u2019emanazione del Regolamento in questione \u2013 che dovr\u00e0 essere preceduta da una comunicazione al Presidente del Consiglio \u2013 \u00e8 prevista per la prima met\u00e0 di marzo dell\u2019anno prossimo, salvo che la conversione in legge del decreto sia particolarmente accelerata.<\/p>\n<p>tratto da : Confedilizia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSA CAMBIA NEL CONDOMINIO CON LA RIFORMA DELLA RIFORMA di Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia La legge di riforma del condominio (in vigore dal 18 giugno scorso) \u00e8 stata a sua volta riformata con un decreto legge (gi\u00e0 in vigore) che su di essa interviene in diversi, anche importanti, aspetti.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3026","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurisprudenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3026"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3026\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3027,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3026\/revisions\/3027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3026"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3026"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}