{"id":4299,"date":"2020-10-14T12:59:11","date_gmt":"2020-10-14T11:59:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4299"},"modified":"2020-10-14T12:59:11","modified_gmt":"2020-10-14T11:59:11","slug":"cassazione-civile-anno-2020","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4299","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE  ANNO 2020"},"content":{"rendered":"\n<p><em><strong>CASSAZIONE CIVILE 2020: CONDOMINIO<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>GENNAIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio il diritto reale d\u2019uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non pu\u00f2 superare il trentennio. N\u00e9 pu\u00f2 ipotizzarsi la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilit\u00e0 la propriet\u00e0 e darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l\u2019ordinamento.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 09\/01\/2020, n. 193<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell\u2019art. 1123, comma 3, c.c., \u00e8 automaticamente configurabile \u201c<em>ex lege<\/em>\u201d tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e\/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell\u2019edificio in condominio, rimanendo, per l\u2019effetto, oggetto di un autonomo diritto di propriet\u00e0 e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarit\u00e0 necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all\u2019assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarit\u00e0 e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarit\u00e0 delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/01\/2020, ordinanza n. 791<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il divieto di sopraelevazione per inidoneit\u00e0 delle condizioni statiche dell\u2019edificio, previsto dall\u2019art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione \u00e8 vietata soltanto se le strutture dell\u2019edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l\u2019urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto,qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell\u2019art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosit\u00e0 della sopraelevazione che pu\u00f2 essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull\u2019autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 29\/01\/2020, ordinanza n. 2000<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il limite delle condizioni statiche dell\u2019edificio, cui l\u2019art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell\u2019ultimo piano, \u00e8 espressione di un divieto assoluto, al quale \u00e8 possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei cond\u00f2mini, il proprietario sia autorizzato all\u2019esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ne consegue che le condizioni statiche dell\u2019edificio rappresentano un limite all\u2019esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non gi\u00e0 l\u2019oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilit\u00e0 del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimit\u00e0 se congruamente motivato.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 29\/01\/2020, ordinanza n. 2000<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell\u2019art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello \u201cstatus quo ante\u201d di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull\u2019accertamento dei limiti del diritto di compropriet\u00e0 su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l\u2019oggetto, nel senso che la relativa \u201c<em>causa petendi<\/em>\u201d s\u2019identifica con lo stesso diritto di compropriet\u00e0 sul bene comune. Ne consegue che non vi \u00e8 diversit\u00e0 di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell\u2019assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all\u2019art. 1102 c.c.; n\u00e9 incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l\u2019opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell\u2019edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perci\u00f2 deve guidare l\u2019indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceit\u00e0 del mutamento d\u2019uso.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 29\/01\/2020, ordinanza n. 2002<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CASSAZIONE CIVILE 2020: CONDOMINIO GENNAIO In tema di condominio il diritto reale d\u2019uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non pu\u00f2 superare il trentennio. 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