{"id":4291,"date":"2020-10-14T12:40:58","date_gmt":"2020-10-14T11:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4291"},"modified":"2020-10-14T12:40:58","modified_gmt":"2020-10-14T11:40:58","slug":"cassazione-civile-anno-2019","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4291","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE  ANNO 2019"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CASSAZIONE CIVILE 2019: CONDOMINIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>GENNAIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In materia di condominio degli edifici, i lucernari di pertinenza delle unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all\u2019uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l\u2019intero edificio. (In applicazione dell\u2019enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accertato la natura di bene comune di un lucernario di pertinenza di un appartamento sul presupposto che lo stesso contribuisse a formare la struttura architettonica dell\u2019edificio condominiale e non in base al criterio della specifica e prevalente attitudine protettiva o decorativa dell\u2019intero fabbricato).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. VI \u2013 II, 18\/1\/2019, ordinanza n. 142<\/strong><\/em><strong>2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il cd. supercondominio viene in essere \u201cipso iure et facto\u201d, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a pi\u00f9 condom\u00ecni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto; il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. \u00e8 limitato, pertanto, alla facolt\u00e0 di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all\u2019edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da pi\u00f9 condom\u00ecni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l\u2019assemblea di tutti i proprietari e l\u2019amministratore del cd. supercondominio. Ne consegue che, qualora quest\u2019ultimo amministratore non sia nominato, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale scelto ex art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato \u201cad hoc\u201d conferito dai comproprietari ovvero, in mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio volto ad ottenere la costituzione di una servit\u00f9 coattiva di passaggio su una strada interna, comune a due condom\u00ecni, aveva ritenuto sufficiente la chiamata in giudizio dei loro amministratori e non pure dei cond\u00f2mini).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 28\/1\/2019, n. 2279<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>FEBBRAIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che riveste la carica di amministratore del detto condominio, non pu\u00f2 ritenersi idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualit\u00e0 di soggetto contro cui l\u2019esecuzione forzata \u00e8 minacciata in proprio (essendo l\u2019amministratore non il soggetto passivo del rapporto quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione del medesimo a proporre opposizione \u201ciure proprio\u201d solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 21\/2\/2019, ordinanza n. 5151<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esercizio della facolt\u00e0 di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall\u2019art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di compropriet\u00e0 sulla cosa stessa e non pu\u00f2 essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse propriet\u00e0 esclusive del medesimo condomino perch\u00e9, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servit\u00f9 sulla \u201cres\u201d comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione \u00e8 necessario il consenso di tutti i comproprietari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fosse stata illegittimamente costituita una servit\u00f9 di passaggio in un caso nel quale una societ\u00e0, proprietaria del primo piano interrato di un edificio condominiale, aveva creato un accesso in favore di un adiacente terreno di sua propriet\u00e0, adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli immobili).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 21\/02\/2019, &nbsp;ordinanza n. 5132<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all\u2019assemblea nel corso della quale la delibera contestata \u00e8 stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l\u2019onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione pu\u00f2, invece, essere rilevato d\u2019ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non \u00e8 soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facolt\u00e0 di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 26\/02\/2019, ordinanza n. 5611<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell\u2019edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di propriet\u00e0 ed alla riservatezza del vicino, avendo operato gi\u00e0 l\u2019art. 907 c.c. il bilanciamento tra l\u2019interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poich\u00e9 luce ed aria assicurano l\u2019igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 27\/02\/2019, ordinanza n. 5732<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio di edifici, se le cose comuni sono destinate a servire i cond\u00f2mini in misura diversa, le spese, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all\u2019unanimit\u00e0 dalle parti, vanno ripartite in proporzione all\u2019uso che ogni condomino pu\u00f2 farne, come stabilito dall\u2019art. 1123, comma 2, c.c.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 28\/2\/2019, ordinanza n. 6010<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>MARZO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I limiti posti dall\u2019art. 1102 c.c. all\u2019uso della cosa comune da parte di ciascun cond\u00f2mino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l\u2019obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo cond\u00f2mino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilit\u00e0. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l\u2019accertamento della condominialit\u00e0 di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della cond\u00f2mina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 6\/3\/2019, n. 6458<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019indennit\u00e0 prevista dall\u2019art. 1127 c.c. \u00e8 oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicch\u00e9 non trova applicazione la regola dettata dall\u2019art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 12\/03\/2019, n. 7028<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ipotesi di cessione in propriet\u00e0 ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di propriet\u00e0 comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di propriet\u00e0 del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla propriet\u00e0 della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l\u2019erezione della costruzione sul lastrico, n\u00e9 il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poich\u00e9 il titolare della superficie, allorch\u00e9 eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cio\u00e8 quello di dare un tetto all\u2019edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che \u00e8 indipendente dalla propriet\u00e0 della costruzione.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. II, 18\/03\/2019, ordinanza n. 7563&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio di edifici, l\u2019art 1102 c.c. sull\u2019uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l\u2019operativit\u00e0 delle limitazioni del predetto uso, pertanto pu\u00f2 costituire abuso anche l\u2019occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di compropriet\u00e0. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l\u2019immobile di propriet\u00e0 di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicit\u00e0 o saltuariet\u00e0 delle soste, bastando che queste ostacolassero l\u2019accesso a tale immobile).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 18\/03\/2019, ordinanza n. 7618<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell\u2019amministratore non \u00e8 ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perch\u00e9 privo dei caratteri di definitivit\u00e0 e decisoriet\u00e0; ai sensi dell\u2019art. 742 c.p.c., tuttavia, pu\u00f2 essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimit\u00e0 o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 18\/03\/2019, ordinanza n. 7623<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell\u2019amministratore, e tanto pi\u00f9 in mancanza di una dichiarazione d\u2019invalidit\u00e0 della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all\u2019avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformit\u00e0 alla volont\u00e0 dei condomini e dell\u2019interesse del condominio alla continuit\u00e0 dell\u2019amministrazione. L\u2019accertamento della legittimazione di tale amministratore \u00e8 rimesso al controllo d\u2019ufficio del giudice e non \u00e8 soggetto ad eccezione di parte perch\u00e9 inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall\u2019amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell\u2019art. 1129, comma 13, c.c.).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 19\/03\/2019, ordinanza n. 7699<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile (nella specie, tre posti auto all\u2019interno di un cortile condominiale) in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell\u2019esistenza e dell\u2019entit\u00e0 materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull&#8217;\u201dan debeatur\u201d, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 20\/03\/2019, ordinanza n. 7871<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del \u201cpetitum\u201d e della \u201ccausa petendi\u201d, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicch\u00e9 il vizio di \u201cultra\u201d o \u201cextra\u201d petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell\u2019azione (\u201cpetitum\u201d o \u201ccausa petendi\u201d), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (\u201cpetitum\u201d immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (\u201cpetitum\u201d mediato), cos\u00ec pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda principale di \u201cnegatoria servitutis\u201d proposta dai condomini di una unit\u00e0 immobiliare nei confronti dei comproprietari di altra unit\u00e0 immobiliare e di una riconvenzionale presentata da questi ultimi volta all\u2019accertamento positivo della contestata servit\u00f9 di passaggio, aveva accolto la seconda riqualificandola, per\u00f2, quale richiesta di riconoscimento del pari uso delle parti comuni dell\u2019area oggetto di causa ex art. 1102 c.c.).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 21\/03\/2019, n. 8048<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019omessa notificazione dell\u2019atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall\u2019amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullit\u00e0 della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell\u2019art. 331 c.p.c., rilevabile d\u2019ufficio nel giudizio di legittimit\u00e0 anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullit\u00e0 determinata dal giudice, che non ha disposto l\u2019integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall\u2019art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullit\u00e0 non pu\u00f2 essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 28\/03\/2019, n. 8695<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nei giudizi promossi dall\u2019amministratore a tutela delle parti comuni, l\u2019intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non pi\u00f9 tramite il rappresentante comune, sicch\u00e9, configurandosi un unico giudizio con pluralit\u00e0 di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 28\/03\/2019, n. 8695<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l\u2019organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perci\u00f2, essere modificate a maggioranza dall\u2019assemblea condominiale.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 29\/03\/2019, ordinanza n. 8940<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>APRILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della propriet\u00e0 da parte dei cond\u00f2mini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non \u00e8 possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione. (Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarit\u00e0 di quote di godimento di una multipropriet\u00e0).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 18\/04\/2019, n. 10845<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In materia di condominio negli edifici, la sopraelevazione di cui all\u2019art. 1127 c.c. \u00e8 preclusa non solo se le condizioni statiche non la permettano, ma anche se risulti lesiva dell\u2019aspetto architettonico dell\u2019edificio, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione di compatibilit\u00e0 con le caratteristiche stilistiche dell\u2019immobile, pure delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, eventualmente pi\u00f9 restrittive.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 18\/04\/2019, ordinanza n. 10848<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>MAGGIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facolt\u00e0 di procedere all\u2019espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli cond\u00f2mini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall\u2019assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell\u2019espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziariet\u00e0 delle obbligazioni condominiali).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 3, 14\/05\/2019, n. 12715<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all\u2019amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell\u2019ambito dell\u2019art. 1123, comma 2, c.c., purch\u00e9 sia concretamente valutata la natura dell\u2019attivit\u00e0 resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilit\u00e0 individuale o meno ad esso dei relativi costi.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/05\/2019, n. 12573<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facolt\u00e0 di procedere all\u2019espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli cond\u00f2mini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall\u2019assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell\u2019espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziariet\u00e0 delle obbligazioni condominiali).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 3, 14\/05\/2019, n. 12715<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l\u2019uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune \u2013 pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) \u2013 a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso \u201cdestinare\u201d il bene comune. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d\u2019appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell\u2019affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettivit\u00e0 dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell\u2019esercizio di una illegittima servit\u00f9 a danno del bene collettivo).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/05\/2019, ordinanza n. 13213<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della corretta ripartizione delle spese di risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare costituito da corpi di fabbrica separati da giunti tecnici, strutturalmente portanti l\u2019intero complesso, siccome necessari per sostenere non solo l\u2019edificio sovrastante, ma anche elementi comuni agli altri edifici (nella specie, un camminamento su un porticato esterno condominiale), trova applicazione il criterio generale di cui all\u2019art. 1123, comma 1, c.c., secondo il quale tutti i cond\u00f2mini sono tenuti al pagamento \u201cpro-quota\u201d, non rilevando la titolarit\u00e0 del diritto di propriet\u00e0, quanto la funzione della parte dell\u2019edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/05\/2019, ordinanza n. 13229<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 per il corrispettivo contrattuale preteso dall\u2019appaltatore per l\u2019esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall\u2019amministratore del condominio, o comunque, nell\u2019interesse del condominio \u2013 nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 220 del 2012 -, \u00e8 retta dal criterio della parziariet\u00e0, per cui l\u2019obbligazione assunta nell\u2019interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall\u2019art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese. Ne consegue che al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti cond\u00f2mini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non pu\u00f2 consentirsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., n\u00e9 per l\u2019intera somma dovuta dal condominio, n\u00e9 nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, n\u00e9 il predetto condomino pu\u00f2 avvalersi della surrogazione legale in forza dell\u2019art. 1203, n. 3, c.c., giacch\u00e9 essa \u2013 implicando il subentrare del condebitore adempiente nell\u2019originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria \u2013 ha luogo soltanto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Il condomino che ha pagato quote dei lavori di riparazione delle parti comuni gravanti sugli altri rimane titolare dell\u2019azione d\u2019ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dai cond\u00f2mini.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 20\/05\/2019, ordinanza n. 13505<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ove il proprietario di un impianto termico ne affidi, mediante contratto, la manutenzione ad un soggetto tecnicamente esperto, grava su quest\u2019ultimo, quale \u201cterzo responsabile\u201d ai sensi dell\u2019art. 31 della legge n. 10 del 1991, la responsabilit\u00e0 per il danno arrecato dall\u2019impianto a terzi atteso che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione e dell\u2019art. 1, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 412 del 1993, l\u2019affidamento della gestione e manutenzione e, quindi, della custodia dell\u2019impianto comporta lo spostamento della responsabilit\u00e0 dal proprietario al delegato, ove il contratto di manutenzione risponda alle prescrizioni della citata legge n. 10 del 1991 e il delegato sia iscritto in apposito albo, possieda conoscenze tecniche adeguate alla complessit\u00e0 dell\u2019impianto ed idonea capacit\u00e0 tecnica, economica e organizzativa, non coincida con il fornitore dell\u2019energia e non deleghi a terzi l\u2019attivit\u00e0 di manutenzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il diritto del condominio proprietario di un impianto termico di rivalersi sulla societ\u00e0 incaricata della manutenzione delle somme versate a titolo di risarcimento del danno per l\u2019inquinamento ambientale causato dal carburante fuoriuscito dall\u2019impianto attraverso una griglia posta alla base della vasca di contenimento).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 3, 23\/05\/2019, n. 13966&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l\u2019accertamento in un altro giudizio dell\u2019esclusione del rapporto di condominialit\u00e0 e della conseguente insussistenza dell\u2019obbligo di concorrere alle spese, in quanto antecedente logico, \u00e8 rilevante, in termini di giudicato esterno ed impedisce la riapertura della questione in difetto di elementi sopravvenuti.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 23\/05\/2019, ordinanza n. 14082<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>GIUGNO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell\u2019opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unit\u00e0 immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario trai valori dei singoli piani o porzioni di piano, cos\u00ec come richiesto dall\u2019art. 69 disp. att. c.c., nel testo antecedente alla riforma attuata con la legge n. 220 del 2012 applicabile \u201cratione temporis\u201d, mentre grava sull\u2019assemblea l\u2019onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti cos\u00ec create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 03\/06\/2019, n. 15109<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I cortili (e, successivamente all\u2019entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di propriet\u00e0 nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell\u2019edificio e la loro trasformazione in un\u2019area edificabile destinata all\u2019installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialit\u00e0. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l\u2019acquisto, per accessione e \u201cpro indiviso\u201d, in favore di tutti i condomini).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2,&nbsp; 14\/06\/2019, n. 16070<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio negli edifici, per stabilire la condominialit\u00e0 di un fabbricato adiacente ad altro stabile, va accertata l\u2019esistenza dei presupposti per l\u2019operativit\u00e0 della presunzione di propriet\u00e0 comune, ex art. 1117 c.c., con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili eseguito successivamente alla sua costituzione.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 25\/06\/2019, ordinanza n.&nbsp; 17022<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio negli edifici, la presunzione legale di condominialit\u00e0 stabilita dall\u2019art. 1117 c.c. \u00e8 applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bens\u00ec di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all\u2019uso od al servizio di detti immobili, ancorch\u00e9 insistenti sull\u2019area appartenente al proprietario di uno solo degli stessi; la presunzione \u00e8 tuttavia invocabile solo se l\u2019area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona \u2013 o a pi\u00f9 persone \u201cpro indiviso\u201d \u2013 nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all\u2019uso comune, mentre, nel caso in cui l\u2019area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall\u2019origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la propriet\u00e0 esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati ovvero con il contributo economico dei proprietari degli altri stabili.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 25\/06\/2019, ordinanza n. 17022&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione dell\u2019art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi \u00e8 applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell\u2019immobile, tale da essere adeguata all\u2019evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d\u2019appello avesse omesso di accertare se la rigorosa osservanza dell\u2019art. 889 c.c. non fosse irragionevole, considerando \u2013 alla luce dell\u2019accertamento svolto dal ctu \u2013 che la coesistenza di pi\u00f9 appartamenti in un unico edificio implicasse di per s\u00e9 il contemperamento dei vari interessi al fine dell\u2019ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini e avendo, al contrario, la corte d\u2019appello concluso, senza alcun cenno alle risultanze della ctu e senza operare il contemperamento degli interessi, che lo spostamento della condotta fosse dipeso da una scelta deliberata degli attori e non da esigenze inderogabili).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 28\/06\/2019, ordinanza n. 17549<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AGOSTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, ove il primo grado sia trattato nelle forme del rito speciale del lavoro e, perci\u00f2, introdotto con ricorso anzich\u00e9 con citazione, l\u2019impugnazione della sentenza che venga proposta \u2013 anch\u2019essa \u2013 con ricorso deve considerarsi ammissibile se quest\u2019ultimo sia tempestivamente depositato in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione, e ci\u00f2 in ragione del principio di ultrattivit\u00e0 del rito che \u2013 quale specificazione del pi\u00f9 generale principio per cui l\u2019individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell\u2019apparenza, cio\u00e8 con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell\u2019azione e del provvedimento compiuta dal giudice \u2013 trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo \u00e8 stato erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 23\/08\/2019, n. 21632&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SETTEMBRE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il lastrico solare, anche se accessibile unicamente da un appartamento in propriet\u00e0 esclusiva, rientra tra le parti comuni dell\u2019edificio, essendo irrilevanti le contrarie indicazioni catastali che ne indichino l\u2019eventuale natura privata, in quanto preordinate a fini solo fiscali ed aventi, pertanto, in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi, essendo al contrario necessario, per l\u2019acquisto della propriet\u00e0 di un bene immobile a titolo derivativo, un contratto avente forma scritta \u201cad substantiam\u201d.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 06\/09\/2019, ordinanza n. 22339&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il nesso di condominialit\u00e0, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all\u2019art. 1117 c.c., \u00e8 ravvisabile in molteplici tipologie costruttive, purch\u00e9 le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, se il contrario non risulta dal titolo;tale nesso, peraltro, \u00e8 configurabile anche per un insieme di edifici indipendenti, ovvero quando manchi un cos\u00ec stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, ci\u00f2 ricavandosi dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di \u201cedifici autonomi\u201d, anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall\u2019articolo 1117 c.c. Siffatto accertamento implica valutazioni in fatto, sottratte al giudizio di legittimit\u00e0.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/09\/2019, n. 23001<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le autorimesse e i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell\u2019edificio condominiale, non sono inclusi fra le parti comuni elencate nell\u2019art. 1117 c.c., neppure sotto l\u2019aspetto di \u201cparte dell\u2019edificio necessaria all\u2019uso comune\u201d. N\u00e9, ai fini dell\u2019accertamento della loro appartenenza al condominio, pu\u00f2 assumere rilievo il regolamento condominiale di formazione assembleare (o la planimetria ivi riportata), non costituendo esso un titolo di propriet\u00e0, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli cond\u00f2mini.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/09\/2019, n. 23001<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azione diretta alla demolizione di un bene comune a pi\u00f9 persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, d\u00e0 vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l\u2019integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello \u00e8 tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell\u2019art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 23\/09\/2019, n. 23564<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0<strong>OTTOBRE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le relative spese vanno ripartite \u2013 salvo che si tratti di tetto di propriet\u00e0 esclusiva, assimilato al lastrico solare e,perci\u00f2, soggetto all\u2019applicazione dell\u2019art. 1126 c.c. \u2013 tra tutti i cond\u00f2mini in misura proporzionale al valore delle singole propriet\u00e0 esclusive, ai sensi della prima parte dell\u2019art. 1123 c.c., trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all\u2019uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l\u2019edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d\u2019acqua piovana e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei cond\u00f2mini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni cond\u00f2mini e non di altri, di cui all\u2019art. 1123, commi 2 e 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato l\u2019obbligo di un condomino di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, seppur non sovrastante alcuna unit\u00e0 immobiliare di sua propriet\u00e0 esclusiva, in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell\u2019atrio comune).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 07\/10\/2019, ordinanza n. 24927<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I contratti traslativi della propriet\u00e0 di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell\u2019art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta \u201c<em>ad substantiam<\/em>\u201c, per cui \u00e8 nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la propriet\u00e0 del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.<br><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/10\/2019, n. 25539<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell\u2019intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell\u2019art. 2033 c.c., un pagamento \u201c<em>ab origine<\/em>\u201d indebito, in quanto solo la deliberazione dell\u2019assemblea, chiamata a determinare quantit\u00e0, qualit\u00e0 e costi dell\u2019intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 14\/10\/2019, n. 25839<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l\u2019atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta \u201c<em>ad substantiam<\/em>\u201c, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per \u201c<em>facta concludentia<\/em>\u201c.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 15\/10\/2019, n. 26042<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall\u2019art. 4 della l. n. 220 del 2012, va interpretato nel senso che \u201cle parti comuni dell\u2019edificio non sono soggette a divisione\u201d, a meno che \u2013 per la divisione giudiziaria \u2013 \u201cla divisione possa farsi senza rendere pi\u00f9 incomodo l\u2019uso della cosa a ciascun condomino\u201d e \u2013 per la divisione volontaria \u2013 a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico,il \u201cconsenso di tutti i partecipanti al condominio\u201d; quest\u2019ultimo requisito non \u00e8 richiesto per la divisione giudiziaria.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 15\/10\/2019, n. 26041<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l\u2019apertura di una veduta da una parete di propriet\u00e0 individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell\u2019art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servit\u00f9 a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all\u2019art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra propriet\u00e0 individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra propriet\u00e0 contigue o asservite; n\u00e9 pu\u00f2 invocarsi, al fine di escludere la configurabilit\u00e0 di una servit\u00f9 di veduta sul cortile di propriet\u00e0 comune, il principio \u201c<em>nemini res sua servit<\/em>\u201c, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto \u00e8 titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell\u2019altro.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 21\/10\/2019, n. 26807<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>NOVEMBRE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perci\u00f2 illegittima una suddivisione di tali oneri \u2013 sia pure solamente parziale \u2013 alla stregua dei valori millesimali delle singole unit\u00e0 immobiliari, n\u00e9 potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra cond\u00f2mini e condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, la quale aveva ritenuto legittima una delibera condominiale che, in presenza di un sistema di contabilizzazione del calore, aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e, per il restante 50%, in base ai millesimi di propriet\u00e0, secondo quanto previsto dal punto 10.2 della Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. IX\/2601 del 30 novembre 2011).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 04\/11\/2019, ordinanza n. 28282<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell\u2019amministratore approvati dai cond\u00f2mini, mentre spetta al conduttore l\u2019onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l\u2019esibizione a norma dell\u2019art. 210 c.p.c.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 3, 13\/11\/2019, n. 29329<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Allorch\u00e9 una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il consenso preventivo dell\u2019amministratore o dell\u2019assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli cond\u00f2mini che possa modificare le parti comuni dell\u2019edificio, pur dovendosi riconoscere all\u2019assemblea stessa, nell\u2019esercizio dei suoi poteri di gestione, la facolt\u00e0 di ratificare o convalidare \u201cex post\u201d le attivit\u00e0 che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria preventiva autorizzazione, resta salvo l\u2019interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell\u2019assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ci\u00f2 luogo ad un sindacato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalit\u00e0 di cui dispone l\u2019assemblea.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 18\/11\/2019, ordinanza n. 29924<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In materia di condominio, la zona esistente in profondit\u00e0 al di sotto dell\u2019area superficiaria che \u00e8 alla base dell\u2019edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la propriet\u00e0 esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i cond\u00f2mini. Nessuno di costoro, pertanto, pu\u00f2, senza il consenso degli altri, procedere all\u2019escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell\u2019orbita della sua disponibilit\u00e0 esclusiva, limiterebbe l\u2019altrui uso e godimento ad essa pertinenti.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 18\/11\/2019, ordinanza n. 29925<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall\u2019originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virt\u00f9 del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l\u2019uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facolt\u00e0 sulle loro propriet\u00e0 esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servit\u00f9 reciproca. L\u2019attribuzione in compropriet\u00e0 di cose non ricomprese nell\u2019art.1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalit\u00e0, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unit\u00e0 immobiliari comprese nel supercondominio.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 20\/11\/2019, n. 30246<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all\u2019art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l\u2019annullamento della prima deliberazione adottata non pu\u00f2 essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformit\u00e0 della legge e dell\u2019atto costitutivo; la disposizione, bench\u00e9 dettata con riferimento alle societ\u00e0 per azioni, ha carattere generale ed \u00e8 pertanto applicabile,sussistendo identit\u00e0 di \u201c<em>ratio<\/em>\u201c, alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condominii di edifici. (Nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggetti tenuti a contribuire).<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 21\/11\/2019, n. 30479<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a0DICEMBRE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il supercondominio, sorgendo \u201c<em>ipso iure et facto<\/em>\u201c, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una pi\u00f9 ampia organizzazione condominiale una pluralit\u00e0 di edifici, costituiti o meno in distinti condominii, legati tra loro dall\u2019esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessoriet\u00e0 con i fabbricati; ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anzich\u00e9 quella generale della comunione.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/12\/2019, n. 32237<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di uso della cosa comune, \u00e8 illegittima l\u2019apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell\u2019edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua propriet\u00e0 esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato,con altro immobile pure di sua propriet\u00e0 ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacch\u00e9 in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che d\u00e0 luogo a una servit\u00f9, per la cui costituzione \u00e8 necessario il consenso scritto di tutti i condomini.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 11\/12\/2019, ordinanza n. 32437<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarit\u00e0 di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell\u2019area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la propriet\u00e0 di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell\u2019edificio di cui all\u2019art. 1117 c.c., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi,del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 c.c. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell\u2019edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/12\/2019, n. 33163<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La compressione o la limitazione del diritto di propriet\u00e0 o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall\u2019altrui fatto dannoso \u2013 nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell\u2019edificio condominiale \u2013 sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessit\u00e0 di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell\u2019usufruttuario il relativo onere probatorio, che pu\u00f2 essere assolto altres\u00ec mediante presunzioni semplici, il giudice pu\u00f2 fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell\u2019immobile del cui godimento il proprietario \u00e8 stato privato.<br><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 17\/12\/2019, n. 33439<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CASSAZIONE CIVILE 2019: CONDOMINIO GENNAIO In materia di condominio degli edifici, i lucernari di pertinenza delle unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all\u2019uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4291","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4291"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4292,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4291\/revisions\/4292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}