{"id":4148,"date":"2019-06-05T16:10:27","date_gmt":"2019-06-05T15:10:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4148"},"modified":"2019-06-05T16:24:05","modified_gmt":"2019-06-05T15:24:05","slug":"cassazione-civile-2018-maggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4148","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2018: Maggio"},"content":{"rendered":"\n<p> <strong>MAGGIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un\u2019evidente ragione d\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso o qualora questo sia \u201cprima facie\u201d infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un\u2019attivit\u00e0 processuale del tutto ininfluente sull\u2019esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parit\u00e0. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, stante la palese infondatezza, nonostante lo stesso non fosse stato notificato a dei cond\u00f2mini di un edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile dispendio di attivit\u00e0 processuali e formalit\u00e0 superflue).<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/05\/2018, n. 11287<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I muri perimetrali dell\u2019edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all\u2019art. 1117 c.c., poich\u00e9 determinano la consistenza volumetrica dell\u2019edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell\u2019edificio stesso. Pertanto, nell\u2019ambito dei muri comuni dell\u2019edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di propriet\u00e0 singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell\u2019immobile.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/05\/2018, n. 11288<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, bench\u00e9 non abbia l\u2019onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella \u2013 spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l\u2019altezza di piano, la luminosit\u00e0, l\u2019esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati \u2013 deve, comunque, fornire la prova anche implicita di siffatta difformit\u00e0.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 10\/05\/2018, n. 11290<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all\u2019appaltatore del potere di fatto sull\u2019immobile nel quale deve essere eseguita l\u2019opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilit\u00e0 ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l\u2019evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all\u2019appaltatore, rimanga sempre nella disponibilit\u00e0 del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie).<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 14\/05\/2018, ordinanza n. 11671<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto \u201cad adiuvandum\u201d \u00e8 posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell\u2019esito favorevole della lite per l\u2019adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l\u2019interesse all\u2019intervento. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese anche in favore dei cond\u00f2mini intervenuti in un giudizio instaurato dal condominio del quale erano parte per la difesa di diritti connessi alla loro partecipazione al condominio stesso).<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 14\/05\/2018, n. 11670<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La \u201cperpetuatio\u201d di poteri in capo all\u2019amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all\u2019art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformit\u00e0 di una siffatta \u201cperpetuatio\u201d all\u2019interesse ed alla volont\u00e0 dei cond\u00f2mini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volont\u00e0 di questi ultimi, espressa con delibera dell\u2019assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell\u2019amministratore cessato dall\u2019incarico.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 17\/05\/2018, ordinanza n. 12120<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MAGGIO Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un\u2019evidente ragione d\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso o qualora questo sia \u201cprima facie\u201d infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4148","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4148"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4148\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4164,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4148\/revisions\/4164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}