{"id":4144,"date":"2019-06-05T16:08:54","date_gmt":"2019-06-05T15:08:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4144"},"modified":"2019-06-05T16:08:54","modified_gmt":"2019-06-05T15:08:54","slug":"cassazione-civile-2018-aprile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4144","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2018: Aprile"},"content":{"rendered":"\n<p> <strong>APRILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all\u2019art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro propriet\u00e0 esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall\u2019art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/04\/2018, n. 9280<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilit\u00e0 maggiore e pi\u00f9 intensa di quella degli altri comproprietari, purch\u00e9 non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l\u2019utilizzo pi\u00f9 intenso del singolo sia consentito ai sensi dell\u2019art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all\u2019uso concreto fatto dagli altri cond\u00f2mini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno; l\u2019uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l\u2019utilit\u00e0 aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servit\u00f9 a carico del suddetto bene comune.<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 16\/04\/2018, ordinanza n. 9278<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della esclusione della presunzione di propriet\u00e0 comune prevista dall\u2019art. 1117 c.c. non \u00e8 necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l\u2019attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo. Ne consegue che viene meno il presupposto della suddetta presunzione quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all\u2019uso o al godimento di una sola parte dell\u2019immobile, oggetto di un autonomo diritto di propriet\u00e0, o risulta comunque essere stato a suo tempo destinato dall\u2019originario proprietario dell\u2019intero immobile ad un uso esclusivo, cos\u00ec da rivelare \u2013 sulla base di elementi oggettivi, secondo l\u2019incensurabile apprezzamento del giudice di merito \u2013 che si tratta di un bene dotato di propria autonomia e perci\u00f2 non destinato a servizio dell\u2019edificio condominiale.<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 24\/04\/2018, n. 10073\u00a0<\/strong>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APRILE In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all\u2019art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro propriet\u00e0 esclusive, e non, invece, applicando [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4144","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4144"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4146,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4144\/revisions\/4146"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}