{"id":4142,"date":"2019-06-05T15:59:31","date_gmt":"2019-06-05T14:59:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4142"},"modified":"2019-06-05T16:06:14","modified_gmt":"2019-06-05T15:06:14","slug":"cassazione-civile-2018-marzo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=4142","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2018: Marzo"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong> MARZO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di condominio, per quanto l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell\u2019incarico per tutta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa, rientra nelle competenze dell\u2019assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un\u2019attivit\u00e0 straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 02\/03\/2018, n. 5014<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019amministratore del condominio, autorizzato a maggioranza dall\u2019assemblea condominiale, \u00e8 legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione alla stima in conseguenza dell\u2019espropriazione di un bene condominiale. L\u2019assemblea condominiale \u00e8 infatti organo dotato di competenza decisoria a carattere generale nella gestione dei beni facenti parte del patrimonio comune, e gode della corrispondente potest\u00e0 deliberativa, a maggioranza, anche in ordine all\u2019assunzione delle liti processuali che li riguardano, dovendo ricorrersi a maggioranze qualificate, oppure all\u2019unanimit\u00e0 dei condomini, solo nei casi previsti dalla legge.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 1, 12\/03\/2018, ordinanza n. 5900<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La questione relativa alla mancata trascrizione in un\u2019apposita nota di una clausola del regolamento di condominio contenente limiti alla destinazione delle propriet\u00e0 esclusive, ed alla conseguente inopponibilit\u00e0 di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un\u2019eccezione in senso stretto, quanto di un\u2019eccezione in senso lato, sicch\u00e9 il suo rilievo non \u00e8 subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie.<br><strong> <\/strong><em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 19\/03\/2018, n. 6769<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La delibera di un condominio che disciplini il godimento di un\u2019area esterna alle mura perimetrali dell\u2019edificio, assegnando direttamente i posti macchina sulla stessa insistenti ai condomini, \u00e8 nulla, qualora la detta area sia rimasta di propriet\u00e0 del costruttore del fabbricato e gli acquirenti degli immobili, illegittimamente privati del diritto all\u2019uso dell\u2019area pertinente a parcheggio, non abbiano agito per accertare giudizialmente la nullit\u00e0 dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui era stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione \u201cope legis\u201d.<br> <em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 30\/03\/2018, n. 8014<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MARZO In tema di condominio, per quanto l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell\u2019incarico per tutta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa, rientra nelle competenze dell\u2019assemblea quella di riconoscergli, con una specifica [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4142","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4142"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4145,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4142\/revisions\/4145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}