{"id":3879,"date":"2017-04-20T11:50:22","date_gmt":"2017-04-20T10:50:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3879"},"modified":"2019-06-05T15:42:18","modified_gmt":"2019-06-05T14:42:18","slug":"cassazione-civile-2017-novembre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3879","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2017: Novembre"},"content":{"rendered":"<p align=\"left\"><strong>NOVEMBRE<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilit\u00e0 o all\u2019esito di un accertamento giudiziale, non potendo l\u2019assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l\u2019obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall\u2019art. 1123 c.c.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 07\/11\/2017, Ordinanza n. 26360<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di responsabilit\u00e0 civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilit\u00e0 del custode \u00e8 esclusa solo dal fortuito, che pu\u00f2 consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest\u2019ultimo, estranea al custode, \u00e8 di per s\u00e8 idonea a provocare il danno a prescindere dall\u2019uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l\u2019utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l\u2019improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all\u2019interno della quale si trovavano due persone).<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 3, 09\/11\/2017, Ordinanza n. 26533<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">Il condominio \u00e8 un ente di gestione sfornito di personalit\u00e0 distinta da quella dei suoi partecipanti, sicch\u00e9 l\u2019esistenza dell\u2019organo rappresentativo unitario non priva i singoli cond\u00f2mini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, n\u00e9, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall\u2019amministratore e di avvalersi dei mezzi d\u2019impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell\u2019amministratore stesso che non l\u2019abbia impugnata.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 09\/11\/2017, n. 26557<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere \u201cipso iure et facto\u201d, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volont\u00e0 o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condominii, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ci\u00f2 appartenenti, \u201cpro quota\u201d, ai proprietari delle singole unit\u00e0 immobiliari comprese nei diversi fabbricati.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 15\/11\/2017, n.\u00a0 27094<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019omessa sottoscrizione del verbale dell\u2019assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilit\u00e0 della delibera, non esistendo \u2013 neppure a seguito della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 \u2013 alcuna disposizione che prescriva, a pena di invalidit\u00e0, tale adempimento, dovendosi presumere che l\u2019organo collegiale agisca sotto la direzione del presidente ed assolvendo la sottoscrizione del verbale unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di una clausola regolamentare impositiva dell\u2019obbligo di nomina di un presidente dell\u2019assemblea, aveva ritenuto invalido il verbale della riunione privo della sottoscrizione del presidente nominato, sebbene redatto sotto la direzione del medesimo).<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 16\/11\/2017, Ordinanza n.\u00a0 27163<\/strong>\u00a0 <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall\u2019art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticit\u00e0 dell\u2019edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalit\u00e0 globale dell\u2019edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell\u2019ipotesi di infiltrazioni d\u2019acqua e umidit\u00e0 nelle murature.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 17\/11\/2017, Ordinanza n.\u00a0 27315\u00a0\u00a0<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una deliberazione dell\u2019assemblea, impugnata da un condomino per violazione di una norma del regolamento condominiale, non determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall\u2019art. 34 c.p.c., il giudicato sulla validit\u00e0 della stessa disposizione regolamentare, la cui conformit\u00e0, o meno, a norme imperative di legge pu\u00f2 essere oggetto di un successivo giudizio tra le medesime parti.<br \/>\n<strong><em>Cass. Civ., Sez. 2, 29\/11\/2017, n.\u00a0 28620 <\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">La partecipazione ad un\u2019assemblea condominiale di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validit\u00e0 della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul \u201cquorum\u201d prescritto, n\u00e9 sullo svolgimento della discussione e sull\u2019esito della votazione.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 30\/11\/2017, Ordinanza n.\u00a0 28763\u00a0\u00a0<\/strong> <\/em><\/p>\n<p align=\"left\">Le delibere dell\u2019assemblea condominiale, ove esprimano una volont\u00e0 negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l\u2019elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti.<br \/>\n<em><strong>Cass. Civ., Sez. 2, 30\/11\/2017, Ordinanza n.\u00a0 28763<\/strong> <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NOVEMBRE Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilit\u00e0 o all\u2019esito di un accertamento giudiziale, non potendo l\u2019assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l\u2019obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3879","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3879"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3879\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4133,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3879\/revisions\/4133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}