{"id":3869,"date":"2017-04-20T11:47:02","date_gmt":"2017-04-20T10:47:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3869"},"modified":"2019-06-05T15:29:28","modified_gmt":"2019-06-05T14:29:28","slug":"cassazione-civile-2017giugno","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3869","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2017:Giugno"},"content":{"rendered":"<p align=\"left\"><strong>GIUGNO<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In riferimento alle obbligazioni assunte dall\u2019amministratore, o comunque, nell\u2019interesse del condominio, nei confronti di terzi \u2013 in difetto di un\u2019espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidariet\u00e0, trattandosi di un\u2019obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perci\u00f2 divisibile, vincolando l\u2019amministratore i singoli cond\u00f2mini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformit\u00e0 con il difetto di struttura unitaria del condominio \u2013 la responsabilit\u00e0 dei cond\u00f2mini \u00e8 retta dal criterio della parziariet\u00e0, per cui le obbligazioni assunte nell\u2019interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.\u00a0 6 \u2013 2, 09\/06\/2017,\u00a0 Ordinanza n.\u00a0 14530<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio negli edifici, per stabilire se un locale tra quelli indicati dall\u2019art. 1117, n. 2, c.c. \u2013 suscettibili di utilizzazioni diverse ed anche autonome \u2013 sia comune, occorre accertare se, prima della costituzione del condominio, come conseguenza dell\u2019alienazione dei singoli appartamenti da parte dell\u2019originario proprietario dell\u2019intero fabbricato, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune ovvero se questa gli sia stata sottratta. (Nella specie, nel riformare la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto che la contestuale messa in vendita, in uno alle altre unit\u00e0 immobiliari, del locale originariamente adibito, da parte dell\u2019ente pubblico proprietario dell\u2019intero stabile, ad alloggio del portiere, ne avesse determinato la sottrazione alla sua destinazione al servizio della cosa comune).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.\u00a0 2, 14\/06\/2017, n.\u00a0 14796<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l\u2019esecuzione di tali interventi, sia venduta un\u2019unit\u00e0 immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano \u2013 secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio \u2013 su chi era proprietario dell\u2019immobile compravenduto al momento dell\u2019approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. N\u00e9 rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell\u2019approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto integralmente ai propri oneri verso il condominio, trattandosi di circostanze ostative unicamente all\u2019emissione, nei confronti dell\u2019alienante \u2013 che non \u00e8 pi\u00f9 condomino \u2013 di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei sui confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria. (fattispecie anteriore alla novella apportata dalla l. n. 220 del 2012).<br \/>\n<strong>Cass. Civ, Sez.\u00a0 6 \u2013 2, 22\/06\/2017, Ordinanza n.\u00a0 15547<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Nel giudizio di revoca dell\u2019amministratore di condominio non \u00e8 richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o \u201cstatus\u201d. Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualit\u00e0 di avvocato, il condomino che agisca per la revoca pu\u00f2 richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.\u00a0 6 \u2013 2, 23\/06\/2017, Ordinanza n.\u00a0 15706<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019uso della cosa comune da parte di ciascun condomino \u00e8 soggetto, ai sensi dell\u2019art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento \u00e8 necessaria l\u2019unanimit\u00e0 dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri cond\u00f2mini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoch\u00e9 integrale occupazione di un \u201cvolume tecnico\u201d dell\u2019edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua propriet\u00e0 individuale.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.\u00a0 6 \u2013 2,\u00a0 23\/06\/2017, Ordinanza n.\u00a0 15705<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GIUGNO In riferimento alle obbligazioni assunte dall\u2019amministratore, o comunque, nell\u2019interesse del condominio, nei confronti di terzi \u2013 in difetto di un\u2019espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidariet\u00e0, trattandosi di un\u2019obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perci\u00f2 divisibile, vincolando l\u2019amministratore i singoli cond\u00f2mini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3869","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3869"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4128,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3869\/revisions\/4128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}