{"id":3863,"date":"2017-04-20T11:44:49","date_gmt":"2017-04-20T10:44:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3863"},"modified":"2019-06-05T15:22:02","modified_gmt":"2019-06-05T14:22:02","slug":"cassazione-civile-2017-marzo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3863","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2017: Marzo"},"content":{"rendered":"<p><strong>MARZO <\/strong><\/p>\n<p>In caso di edificio costruito da pi\u00f9 soggetti su suolo comune, il condominio insorge al momento in cui avviene l\u2019assegnazione in propriet\u00e0 esclusiva dei singoli appartamenti; per effetto di tale assegnazione si origina, altres\u00ec, la presunzione legale di comunione \u201cpro indiviso\u201d di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all\u2019uso comune ovvero a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volont\u00e0 di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la propriet\u00e0 di dette parti e d\u00ec escluderne gli altri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la natura condominiale dei sottotetti, in base alla convenzione con la quale, anteriormente alla costruzione dell\u2019edificio, i comproprietari del suolo avevano gi\u00e0 provveduto all\u2019identificazione ed attribuzione dei singoli appartamenti, delimitando i confini di uno di essi con riguardo a \u201cporzioni condominiali del sottotetto\u201d).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 02\/03\/2017, Ordinanza n. 5335 <\/strong><\/p>\n<p>Nel condominio cd. minimo (formato, cio\u00e8, da due partecipanti con diritti di compropriet\u00e0 paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell\u2019assemblea si applicano allorch\u00e9 quest\u2019ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i cond\u00f2mini e deliberi validamente con decisione \u201cunanime\u201d, tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l\u2019unanimit\u00e0, o perch\u00e9 l\u2019assemblea, in presenza di entrambi i cond\u00f2mini, decida in modo contrastante, oppure perch\u00e9, come nella specie, alla riunione \u2013 bench\u00e9 regolarmente convocata \u2013 si presenti uno solo dei partecipanti e l\u2019altro resti assente, \u00e8 necessario adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 02\/03\/2017, n. 5329<\/strong><\/p>\n<p>Le pattuizioni contenute nell\u2019atto di acquisto di un\u2019unit\u00e0 immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facolt\u00e0 inerenti alla propriet\u00e0 esclusiva dei singoli cond\u00f2mini ovvero relative alle parti condominiali dell\u2019edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni pu\u00f2 essere convenzionalmente limitato soltanto in virt\u00f9 di negozi che pongano in essere servit\u00f9 reciproche, oneri reali o, quanto meno, obbligazioni \u201cpropter rem\u201d: ne consegue l\u2019invalidit\u00e0 delle clausole che, con formulazione del tutto generica ed inidonea, peraltro, a superare la presunzione ex art. 1117 c.c., limitano il diritto dei cond\u00f2mini di usare, godere o disporre dei beni condominiali, riservando all\u2019originario proprietario l\u2019insindacabile diritto di apportare modifiche alle parti comuni, con conseguente intrasmissibilit\u00e0 di tale facolt\u00e0 ai successivi acquirenti da quello. <strong>Cass. Civ., Sez. 2, 02\/03\/2017, Ordinanza n. 5336<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019area esterna di un edificio condominiale, della quale manchi un\u2019espressa riserva di propriet\u00e0 nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unit\u00e0 immobiliari, pu\u00f2 essere ritenuta di natura condominiale, ai sensi dell\u2019art. 1117 c.c., in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica dettata dall\u2019art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dall\u2019art. 18 della l. n. 765 del 1967, ove venga accertato che sia destinata a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e che poi, in corso di costruzione, sia stata riservata a tale fine e non impiegata, invece, per realizzarvi opere di altra natura. Pertanto, spetta a chi vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41-sexies della l. n. 1150 cit., di provare che la stessa sia compresa nell\u2019ambito dell\u2019apposito spazio riservato, trattandosi di elemento costitutivo del relativo diritto.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 08\/03\/2017, Ordinanza n. 5831<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio, il contratto stipulato dall\u2019amministratore, qualora implichi l\u2019obbligo di sostenere le spese relative ad un bene non rientrante tra le parti comuni dell\u2019edificio condominiale, assume efficacia vincolante nei confronti dei condomini solo in virt\u00f9 di uno speciale mandato rilasciato da ciascuno di essi, ovvero della ratifica del pari proveniente da ognuno, atteso che, trattandosi di ipotesi estranea all\u2019ambito di operativit\u00e0 dei poteri rappresentativi di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., \u00e8 necessaria la sussistenza, in capo all\u2019amministratore predetto, di un potere di rappresentanza convenzionale. (Fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto l\u2019assunzione di oneri di manutenzione di un cancello elettrico utilizzato dai condomini per il transito su di un\u2019area di propriet\u00e0 esclusiva di un terzo).<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 08\/03\/2017, Ordinanza n. 5833<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, l\u2019amministratore condominiale \u00e8 legittimato ad agire giudizialmente per il conseguimento dell\u2019indennizzo, ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c., senza necessit\u00e0 di preventiva autorizzazione da parte dell\u2019assemblea dei condomini.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 08\/03\/2017, Ordinanza n. 5832<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio, l\u2019installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all\u2019art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all\u2019art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un\u2019innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall\u2019assemblea con la maggioranza prescritta dall\u2019art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che pu\u00f2 essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l\u2019osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidariet\u00e0 condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all\u2019eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall\u2019effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimit\u00e0 all\u2019intervento innovativo, purch\u00e9 lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell\u2019abitazione.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 09\/03\/2017, Ordinanza n. 6129<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Il condomino che intenda impugnare una delibera dell\u2019assemblea, per l\u2019assunta erroneit\u00e0 della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 09\/03\/2017, Ordinanza n. 6128<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell\u2019edificio e che sia proprietario dell\u2019appartamento sottostante ad esso pu\u00f2, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l\u2019uno e l\u2019altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un\u2019apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l\u2019esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per s\u00e9 violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un\u2019alterazione della cosa comune che ne impedisca l\u2019uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 2 \u2013 , 10\/03\/2017, n. 6253<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall\u2019amministratore per il rilascio di uno spazio di propriet\u00e0 comune occupato \u201csine titulo\u201d, agisca in via riconvenzionale per ottenere l\u2019accertamento della propriet\u00e0 esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull\u2019estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ci\u00f2 non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell\u2019amministratore, l\u2019invalida costituzione del contraddittorio pu\u00f2, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d\u2019ufficio anche in sede di legittimit\u00e0, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 6 \u2013 2, 15\/03\/2017, Ordinanza n. 6649<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall\u2019art. 1131 c.c., pu\u00f2 resistere all\u2019impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessit\u00e0 di autorizzazione o ratifica dell\u2019assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non \u00e8 consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilit\u00e0 da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell\u2019art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all\u2019assemblea avverso i provvedimenti dell\u2019amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell\u2019assemblea stessa.<br \/>\n<strong>Cass. civ., Sez. 2, 20\/03\/2017, n. 7095<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di ripartizione delle spese condominiali, l\u2019espressione \u201canno in corso\u201d, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. \u2013 ora, in seguito all\u2019approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. \u2013 va intesa, alla luce del principio della \u201cdimensione annuale della gestione condominiale\u201d, con riferimento al periodo annuale costituito dall\u2019esercizio della gestione condominiale, il quale pu\u00f2 anche non coincidere con l\u2019anno solare.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 22\/03\/2017, Ordinanza n. 7395<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di appello, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell\u2019art. 345 c.p.c., la prospettazione di una qualificazione giuridica della propriet\u00e0 in termini di condominio edilizio anzich\u00e9 di comunione ordinaria, ove la ricostruzione si fondi sui medesimi fatti.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 24\/03\/2017, Ordinanza n. 7743<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l\u2019avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell\u2019opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validit\u00e0, dovendo accogliere l\u2019opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l\u2019esecuzione dal giudice dell\u2019impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, 24\/03\/2017, Ordinanza n. 7741<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidariet\u00e0 sociale e persegue finalit\u00e0 di carattere pubblicistico volte a favorire, nell\u2019interesse generale, l\u2019accessibilit\u00e0 agli edifici, sicch\u00e9 la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l\u2019esecuzione dell\u2019opera all\u2019autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un\u2019effettiva abitabilit\u00e0 dell\u2019immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall\u2019art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidariet\u00e0 condominiale.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 28\/03\/2017, n. 7938<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">La clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee \u00e8 inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l\u2019effettivit\u00e0 del dibattito e la concreta collegialit\u00e0 delle assemblee, nell\u2019interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicch\u00e9 la partecipazione all\u2019assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, d\u00e0 luogo ad un\u2019ipotesi di annullabilit\u00e0 della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l\u2019approvazione della deliberazione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 2, del 28\/03\/2017, Ordinanza n. 8015<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di procedimento di esecuzione, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato \u201cpro quota\u201d deve preventivamente notificare a quest\u2019ultimo il titolo esecutivo ed il precetto.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 6 \u2013 3, 29\/03\/2017, Ordinanza n. 8150<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Il principio di cui all\u2019art 1102 c.c. sull\u2019uso della cosa comune consentito al partecipante non \u00e8 applicabile ai rapporti tra propriet\u00e0 individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servit\u00f9 prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra propriet\u00e0 contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 31\/03\/2017, n. 8507<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio, le tabelle millesimali hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, al fine di ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volont\u00e0 assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2 , 31\/03\/2017, n. 8520<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">In tema di condominio di edifici, qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini, ovvero con sentenza del giudice ex art. 69 disp. att. c.c., nonostante le variazioni di consistenza o di destinazione delle singole unit\u00e0 immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali va effettuata in conformit\u00e0 alle tabelle stesse, salva la facolt\u00e0 del condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, di proporre domanda, anche riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art. 69 nei confronti di tutti i condomini.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 31\/03\/2017, n. 8520<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell\u2019osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell\u2019esame dei vari rendiconti presentati dall\u2019amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicit\u00e0 e snellezza che presiedono alle vicende dell\u2019amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettivit\u00e0 dei comproprietari, finanche la possibilit\u00e0 di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell\u2019approvazione dei rendiconti.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. 2, 31\/03\/2017, n. 8521<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MARZO In caso di edificio costruito da pi\u00f9 soggetti su suolo comune, il condominio insorge al momento in cui avviene l\u2019assegnazione in propriet\u00e0 esclusiva dei singoli appartamenti; per effetto di tale assegnazione si origina, altres\u00ec, la presunzione legale di comunione \u201cpro indiviso\u201d di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3863","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3863"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3863\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4123,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3863\/revisions\/4123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}