{"id":3689,"date":"2016-04-18T16:54:28","date_gmt":"2016-04-18T15:54:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3689"},"modified":"2016-10-03T15:47:08","modified_gmt":"2016-10-03T14:47:08","slug":"cassazione-civile-2016-febbraio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3689","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2016: Febbraio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Febbraio<\/strong><\/p>\n<p>In tema di condominio, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unit\u00e0 immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell&#8217;edificio e con la natura dei diritti e delle facolt\u00e0 dei condomini, sicch\u00e9 il giudice deve accertare se la rigorosa osservanza di dette disposizioni non sia irragionevole, considerando che la coesistenza di pi\u00f9 appartamenti in un unico edificio implica di per s\u00e9 il contemperamento dei vari interessi al fine dell&#8217;ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini. Ne deriva che, anche con riferimento ai tubi dell&#8217;impianto di riscaldamento, l&#8217;art. 889 c.c. \u00e8 derogabile solo ove la distanza prevista sia incompatibile con la struttura degli edifici condominiali.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 02\/02\/2016, n. 1989 <\/strong><\/p>\n<p>La nomina dell\u2019amministratore del condominio \u00e8 soggetta all\u2019applicazione dell\u2019art. 1392 c.c., sicch\u00e9, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza pu\u00f2 essere verbale o tacita, e pu\u00f2 risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall\u2019annotazione nello speciale registro di cui all\u2019art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l\u2019amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all\u2019entrata in vigore della legge n. 220 del 2012).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 04\/02\/2016,  n.  2242 <\/strong><\/p>\n<p>In sede di legittimit\u00e0 non \u00e8 consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorch\u00e9 rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall&#8217;art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullit\u00e0 della sentenza purch\u00e9 il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullit\u00e0 relativa al procedimento. (In applicazione dell&#8217;anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l&#8217;eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimit\u00e0, di nullit\u00e0 della procura apposta nell&#8217;originario atto di citazione per l&#8217;asserita omessa mancata indicazione dell&#8217;organo incaricato di agire per il condominio, precisato solo con una sigla non identificabile, implicando la questione accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 08\/02\/2016, n. 2443 <\/strong><\/p>\n<p>In tema di condominio, l\u2019impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralit\u00e0 di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessit\u00e0 di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimit\u00e0 della deliberazione, sicch\u00e9, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l\u2019integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 12\/02\/2016, n.  2859 <\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., \u00e8 limitato alla verifica dell&#8217;esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende alle questioni concernenti la validit\u00e0 della stessa.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 19\/02\/2016, n. 3354<\/strong><\/p>\n<p>In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidariet\u00e0 sociale e persegue finalit\u00e0 di carattere pubblicistico volte a favorire, nell&#8217;interesse generale, l&#8217;accessibilit\u00e0 agli edifici, sicch\u00e9 il diritto al mantenimento ed all&#8217;uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un dispositivo servo scale), installati (anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto residente portatore di &#8220;handicap&#8221;, non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 26\/02\/2016, n. 3858<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Febbraio In tema di condominio, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unit\u00e0 immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell&#8217;edificio e con la natura dei diritti e delle facolt\u00e0 dei condomini, sicch\u00e9 il giudice deve accertare se la rigorosa osservanza di dette disposizioni non sia irragionevole, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3689","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3689"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3830,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3689\/revisions\/3830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}