{"id":3463,"date":"2015-02-02T15:32:51","date_gmt":"2015-02-02T14:32:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3463"},"modified":"2016-01-18T17:22:28","modified_gmt":"2016-01-18T16:22:28","slug":"cassazione-civile-2015-aprile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3463","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2015: Aprile"},"content":{"rendered":"<p><strong>APRILE<\/strong><\/p>\n<p>In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze di cui all&#8217;art. 889 cod. civ., non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l&#8217;intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, pu\u00f2 essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della propriet\u00e0 sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l&#8217;insorgere del condominio, e, dall&#8217;altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servit\u00f9 a vantaggio e a carico delle unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell&#8217;acquisto della servit\u00f9 per destinazione del padre di famiglia. (Principio enunciato con riferimento all&#8217;apertura di vedute &#8211; relative ad un edificio originariamente oggetto di propriet\u00e0 esclusiva di una cooperativa &#8211; compiuta prima dell&#8217;alienazione delle singole unit\u00e0 immobiliari, evenienza ritenuta idonea ad integrare la condizione, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1062 cod. civ., della sussistenza di un&#8217;opera di asservimento, visibile e permanente, al momento dell&#8217;alienazione dei fondi da parte dell&#8217;unico originario proprietario).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 07\/04\/2015, n.  6923<\/strong><\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in parte, di un bene comune in bene esclusivo di una sola parte dei condomini, mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione dei frutti, pu\u00f2 essere validamente deliberata soltanto all&#8217;unanimit\u00e0, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale, dovendosi, in difetto, dichiarare la nullit\u00e0 della deliberazione assunta a maggioranza. (Nella specie, l&#8217;assemblea aveva deliberato, a maggioranza, che il canone relativo all&#8217;alloggio ex portineria, bene di propriet\u00e0 comune &#8220;pro-indiviso&#8221; di tutti i condomini, fosse accreditato al solo gruppo di condomini cui era originariamente destinato il servizio di portineria).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 14\/04\/2015, n.  7459<\/strong><\/p>\n<p>La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell&#8217;art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identit\u00e0 dell&#8217;utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l&#8217;identit\u00e0 nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell&#8217;oggetto della comunione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 14\/04\/2015, n.  7466<\/strong><\/p>\n<p>Nelle assemblee condominiali deve essere convocato il condomino, cio\u00e8 il vero proprietario, e non chi si comporta come tale senza esserlo, non potendo invocare il principio dell&#8217;apparenza il condominio che abbia trascurato di accertare la realt\u00e0 sui pubblici registri.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 30\/04\/2015, n.  8824<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APRILE In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze di cui all&#8217;art. 889 cod. civ., non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l&#8217;intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, pu\u00f2 essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3463","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3463"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3658,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3463\/revisions\/3658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}