{"id":3394,"date":"2014-09-30T15:17:46","date_gmt":"2014-09-30T14:17:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3394"},"modified":"2015-05-13T11:48:22","modified_gmt":"2015-05-13T10:48:22","slug":"cassazione-civile-2014-dicembre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3394","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2014: Dicembre"},"content":{"rendered":"<p>Il condomino che, nel recintare uno spazio di propriet\u00e0 esclusiva, violi norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze (nella specie, la normativa antincendio di cui al d.m. 1 febbraio 1986) non cagiona un immediato e contestuale danno ai vicini, il cui diritto al risarcimento richiede l&#8217;accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l&#8217;entit\u00e0 del danno.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 16\/12\/2014, n. 26426<\/strong><\/p>\n<p>Il condomino ha la facolt\u00e0 di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di propriet\u00e0 esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorch\u00e9 sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purch\u00e9 a ci\u00f2 non osti l&#8217;atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell&#8217;edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell&#8217;autorimessa.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 16\/12\/2014, n. 26426<\/strong><\/p>\n<p>In caso di frazionamento della propriet\u00e0 di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unit\u00e0 immobiliari dall&#8217;originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione &#8220;pro indiviso&#8221; di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano &#8211; in tale momento costitutivo del condominio &#8211; destinate all&#8217;uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volont\u00e0 di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la propriet\u00e0 di dette parti e di escluderne gli altri.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 18\/12\/2014, n. 26766 <\/strong><\/p>\n<p>Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell&#8217;edificio, \u00e8 configurabile la responsabilit\u00e0 dell&#8217;imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l&#8217;uso anomalo dei ponteggi, nonch\u00e9 la responsabilit\u00e0 del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l&#8217;omessa vigilanza e custodia, cui \u00e8 obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. III, 19\/12\/2014, n. 26900<\/strong>  <\/p>\n<p>In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommit\u00e0 di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all&#8217;uso comune, ricadono tra i beni di cui all&#8217;art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di propriet\u00e0 esclusiva, n\u00e9 trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall&#8217;art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 22\/12\/2014, n. 27154<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il condomino che, nel recintare uno spazio di propriet\u00e0 esclusiva, violi norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze (nella specie, la normativa antincendio di cui al d.m. 1 febbraio 1986) non cagiona un immediato e contestuale danno ai vicini, il cui diritto al risarcimento richiede l&#8217;accertamento del nesso tra la violazione e il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3394","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3394"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3394\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3576,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3394\/revisions\/3576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}