{"id":3383,"date":"2014-09-30T15:12:47","date_gmt":"2014-09-30T14:12:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3383"},"modified":"2014-12-02T11:39:50","modified_gmt":"2014-12-02T10:39:50","slug":"cassazione-civile-2014-luglio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3383","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2014: Luglio"},"content":{"rendered":"<p>In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all&#8217;esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 4\/7\/2014, n.  15401<\/strong><br \/>\nIn tema di compravendita di immobili, qualora il contratto preliminare preveda l&#8217;obbligo del promissario acquirente di sostenere l&#8217;onere delle spese per la redazione delle tabelle millesimali, ancora da ultimare al momento della stipula dell&#8217;atto, il promittente venditore \u00e8 tenuto alla consegna degli elaborati tecnici necessari alla stesura definitiva delle stesse, desumendosi tale obbligo non dall&#8217;art. 1477, terzo comma, cod. civ., il quale riguarda i soli documenti che rendano agevole la fruizione della cosa venduta, ma dall&#8217;interpretazione secondo buona fede della volont\u00e0 negoziale, espressione dell&#8217;interesse del compratore ad avere a disposizione le tabelle ed a conoscerne l&#8217;intero processo formativo al fine di controllare l&#8217;esercizio dei poteri dell&#8217;assemblea e la corretta ripartizione delle spese condominiali.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 4\/7\/2014, n. 15392<\/strong><br \/>\nQuando i canoni d&#8217;uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di locazione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l&#8217;amministratore, spese per cartoleria e contabilit\u00e0, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all&#8217;attivit\u00e0 di amministrazione e relativo mandante, ne sopporta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al &#8220;fondo di riserva&#8221; che &#8211; quale accantonamento per eventuali future spese condominiali &#8211; risponde all&#8217;interesse del condomino (locatore) di accantonare somme che consentano un&#8217;adeguata e tempestiva amministrazione del bene.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  III, 8\/7\/2014, n. 1548<\/strong>2<br \/>\nIn tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell&#8217;art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell&#8217;amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell&#8217;assemblea che non vi provvede, senza che per\u00f2 muti la posizione dell&#8217;amministratore stesso, il quale, bench\u00e9 designato dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualit\u00e0 di ausiliario del giudice. Ne consegue che l&#8217;amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all&#8217;assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall&#8217;art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell&#8217;art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile &#8220;ratione temporis&#8221;).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 22\/7\/2014, n. 16698<\/strong><br \/>\nIn tema di condominio negli edifici, per l&#8217;opponibilit\u00e0 delle servit\u00f9 reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non \u00e8 sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez.  II, 31\/7\/2014, n. 17493<\/strong>   <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all&#8217;esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento. Cass. 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