{"id":3378,"date":"2014-09-30T15:08:16","date_gmt":"2014-09-30T14:08:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3378"},"modified":"2014-09-30T15:08:16","modified_gmt":"2014-09-30T14:08:16","slug":"cassazione-civile-2014-aprilemaggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=3378","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2014: Aprile\/Maggio"},"content":{"rendered":"<p>L\u00b4indennit\u00e0 prevista dall\u00b4art. 1127 cod. civ. \u00e8 oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicch\u00e9 non trova applicazione la regola dettata dall\u00b4art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 7\/4\/2014, n. 8096\u00a0<\/strong><br \/>\nLa determinazione dell\u00b4indennit\u00e0 prevista dall\u00b4art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l\u00b4edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di pi\u00f9 piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l\u00b4ammontare dell\u00b4indennit\u00e0 \u00e8 rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 7\/4\/2014, n. 8096<\/strong>\u00a0<br \/>\nL\u00b4amministratore \u00e8 mandatario del condominio nell\u00b4erogazione della spesa per i servizi comuni, sicch\u00e9 egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell\u00b4esecuzione di tale attivit\u00e0, senza esservi autorizzato dall\u00b4assemblea e senza che sia necessario per la natura dell\u00b4incarico, risponde dell\u00b4operato del sostituto, a norma dell\u00b4art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per s\u00e9, non esprime la volont\u00e0 del condominio.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 9\/4\/2014, n. 8339\u00a0<\/strong><br \/>\nIn tema di condominio negli edifici, l\u00b4assemblea pu\u00f2 nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l\u00b4amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all\u00b4art. 1724 cod. civ.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 18\/4\/2014, n. 9082<\/strong>\u00a0<br \/>\nIn tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non pu\u00f2 impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all\u00b4altrui sfera giuridica, come conferma l\u00b4interpretazione evolutiva fondata sull\u00b4art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall\u00b4art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.<br \/>\nCass. Civ., Sez. II, 18\/4\/2014, n. 9082<br \/>\nLa scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non \u00e8 idonea, di per s\u00e9, a vincere la presunzione di condominialit\u00e0 sancita dall\u00b4art. 1117 cod. civ. (nella specie, per il corridoio di accesso alle cantine, il vano sottoscala e il locale caldaia).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 30\/4\/2014, n. 9523<\/strong>\u00a0<br \/>\nIl pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell\u00b4immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se noto al detentore, ne esclude l\u00b4&#8221;animus rem sibi habendi&#8221;, necessario ai fini dell\u00b4usucapione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 30\/4\/2014, n. 9530\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u00b4indennit\u00e0 prevista dall\u00b4art. 1127 cod. civ. \u00e8 oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicch\u00e9 non trova applicazione la regola dettata dall\u00b4art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3378","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3378"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3379,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3378\/revisions\/3379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}