{"id":2827,"date":"2013-09-12T17:43:36","date_gmt":"2013-09-12T16:43:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2827"},"modified":"2013-11-05T16:49:31","modified_gmt":"2013-11-05T15:49:31","slug":"cassazione-civile-2013-giugno","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2827","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2013: Giugno"},"content":{"rendered":"<p>La qualit\u00e0 di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell\u00b4art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall\u00b4attivit\u00e0 e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l\u00b4appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o pi\u00f9 comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l\u00b4integrazione del contraddittorio in forza dell\u00b4art. 331 cod. proc. civ., ancorch\u00e9 in primo grado il giudice abbia accertato la propriet\u00e0 esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 11\/6\/2013, n. 14654 <\/strong><\/p>\n<p>Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall&#8217;originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virt\u00f9 del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l&#8217;uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facolt\u00e0 sulle loro propriet\u00e0 esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servit\u00f9 reciproca.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 13\/6\/2013, n. 14898<\/strong>\t<\/p>\n<p>L&#8217;amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell&#8217;art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, \u00e8 legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l&#8217;esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ci\u00f2 conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all&#8217;art. 1131 cod. civ.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 13\/6\/2013, n. 14899<\/strong>\t<\/p>\n<p>In tema di condominio negli edifici, il potere di convocazione dell\u00b4assemblea spetta anche all\u00b4amministratore la cui nomina assembleare non sia stata immediatamente seguita dall\u00b4accettazione. (Nella specie, il nominato amministratore aveva subordinato l\u00b4accettazione dell\u00b4incarico a determinate condizioni, successivamente non avveratesi).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. VI &#8211; II, 13\/6\/2013, Ordinanza n. 14930<\/strong><\/p>\n<p>I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell&#8217;edificio stesso, sicch\u00e9 non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l&#8217;utilit\u00e0 di altro immobile di propriet\u00e0 esclusiva di uno dei condomini e costituente un&#8217;unit\u00e0 distinta rispetto all&#8217;edificio comune, in quanto ci\u00f2 costituirebbe una servit\u00f9 a carico di detto edificio. Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l&#8217;appoggio praticato da un condomino sul muro perimetrale dell&#8217;edificio condominiale per realizzare locali di propriet\u00e0 esclusiva, mettendoli in collegamento con altro suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il peso di una vera e propria servit\u00f9.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 14\/6\/2013, n. 15024<\/strong>\t<\/p>\n<p>In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell&#8217;art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virt\u00f9 dell&#8217;art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni \u00e8 necessario il consenso di tutti i cond\u00f2mini, che non pu\u00f2 essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 14\/6\/2013, n. 15024<\/strong>\t<\/p>\n<p>In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 ex art. 2051 cod. civ. \u00e8 sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo, rapporto che postula l&#8217;effettivo potere sulla cosa, e cio\u00e8 la disponibilit\u00e0 giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilit\u00e0 che della cosa ha l&#8217;utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l&#8217;effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all&#8217;utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilit\u00e0 per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, quest&#8217;ultimo ponendo a carico del condominio la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 17\/6\/2013, n. 15096<\/strong>\t<\/p>\n<p>In tema di condominio, la responsabilit\u00e0 per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non &#8211; nemmeno in via concorrente &#8211; sul condominio.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. III, 19\/6\/2013, n. 15300<\/strong>\t<\/p>\n<p>Il contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota che preveda la costituzione in compropriet\u00e0 ai condividenti tutti di una strada da realizzare sulla porzione di terreno non stralciata, attribuisce al titolare della quota stralciata il diritto di esigere dagli altri contraenti il rilascio dell&#8217;area convenzionalmente deputata allo scopo, configurandosi in suo favore un diritto di credito funzionale alla tutela dello &#8220;ius ad rem&#8221; a lui spettante una volta che la strada, intesa quale cosa futura, sia venuta ad esistenza.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 20\/6\/2013, n. 15522<\/strong>\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La qualit\u00e0 di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell\u00b4art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall\u00b4attivit\u00e0 e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l\u00b4appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o pi\u00f9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2827","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2827"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2973,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2827\/revisions\/2973"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}