{"id":2823,"date":"2013-09-12T17:41:27","date_gmt":"2013-09-12T16:41:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2823"},"modified":"2013-09-12T17:41:27","modified_gmt":"2013-09-12T16:41:27","slug":"cassazione-civile-2013-aprile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2823","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2013: Aprile"},"content":{"rendered":"<p>In materia di condominio, vige il principio dell\u00b4esecutivit\u00e0 della deliberazione dell\u00b4assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l\u00b4esecuzione del provvedimento, a norma dell\u00b4art. 1137 cod. civ.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non \u00e8 opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutivit\u00e0 consente la sola temporanea esigibilit\u00e0, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 8\/4\/2013, n. 8525<\/strong><\/p>\n<p>In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto architettonico, di cui all\u00b4art. 1127 cod. civ., che opera come limite alla facolt\u00e0 di sopraelevare, non coincide con quella, pi\u00f9 restrittiva, di decoro architettonico, di cui all\u00b4art. 1120 cod. civ., che opera come limite alle innovazioni, sebbene l\u00b4una nozione non possa prescindere dall\u00b4altra, dovendo l\u00b4intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l\u00b4originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista. (Nella specie, in applicazione dell\u00b4enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell\u00b4edificio, ma compatibile con l\u00b4aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell\u00b4ultimo piano e ben visibile dall\u00b4esterno).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 24\/4\/2013, n. 10048<\/strong><\/p>\n<p>Il giudicato pu\u00f2 formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l\u00b4attore abbia domandato l\u00b4annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell\u00b4avviso di convocazione, di cui all\u00b4art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull\u00b4accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 24\/4\/2013, n. 10053<\/strong><\/p>\n<p>In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l\u00b4obbligo del responsabile di assumere l\u00b4onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilit\u00e0 o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l\u00b4assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l\u00b4amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell\u00b4enunciato principio, la S.C. ha negato la nullit\u00e0 della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari).<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 24\/4\/2013, n. 10053<\/strong><\/p>\n<p>In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall\u00b4assemblea, il singolo condomino non pu\u00f2 sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 26\/4\/2013, n. 10081<\/strong><\/p>\n<p>L\u00b4art. 1127, secondo comma, cod. civ., il quale fa divieto al proprietario dell\u00b4ultimo piano dell\u00b4edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altres\u00ec di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessit\u00e0 di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosit\u00e0, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimit\u00e0 delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell\u00b4edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformit\u00e0 alle regole di costruzione.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 26\/4\/2013, n. 10082<\/strong><\/p>\n<p>Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non pu\u00f2 vertere sull\u00b4esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, n\u00e9 pu\u00f2 deferirsi per provocare l\u00b4espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l\u00b4intelligenza, sicch\u00e9 non pu\u00f2 costituirne oggetto la qualit\u00e0 di amministratore di condominio, essa implicando l\u00b4accettazione della nomina, che \u00e8 un atto negoziale e non un fatto storico.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 30\/4\/2013, n. 10184<\/strong><\/p>\n<p>La deliberazione assembleare che, a maggioranza, sancisca a carico dei partecipanti al consorzio l\u00b4applicazione di interessi moratori per l\u00b4ipotesi di ritardato pagamento delle quote deve considerarsi nulla, poich\u00e9 un siffatto potere non rientra tra quelli dell\u00b4assemblea, potendo una tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all\u00b4unanimit\u00e0; ne deriva che anche le successive deliberazioni, che la prima abbiano eseguito, sono affette da nullit\u00e0, la quale pu\u00f2 essere fatta valere dall\u00b4interessato senza essere tenuto all\u00b4osservanza dei termini di decadenza.<br \/>\n<strong>Cass. Civ., Sez. II, 30\/04\/2013, n. 10196 <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di condominio, vige il principio dell\u00b4esecutivit\u00e0 della deliberazione dell\u00b4assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l\u00b4esecuzione del provvedimento, a norma dell\u00b4art. 1137 cod. civ.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non \u00e8 opponibile in compensazione ad estinzione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2823","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2823"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2823\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2824,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2823\/revisions\/2824"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}