{"id":2232,"date":"2013-04-18T14:53:40","date_gmt":"2013-04-18T13:53:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2232"},"modified":"2013-04-18T20:26:40","modified_gmt":"2013-04-18T19:26:40","slug":"cassazione-civile-2013-febbraio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/?page_id=2232","title":{"rendered":"CASSAZIONE CIVILE 2013: Febbraio"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell&#8217;edificio, pu\u00f2 effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purch\u00e9 risulti &#8211; da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimit\u00e0 solo riguardo alla motivazione &#8211; che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilit\u00e0 di farne uso.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. VI &#8211; II, 4\/2\/2013, n. 2500<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un&#8217;innovazione, e non richiede,pertanto, l\u00b4approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell&#8217;edificio, la deliberazione dell&#8217;assemblea con cui sia disposta l&#8217;apposizione di cancelli all&#8217;ingresso dell&#8217;area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l\u00b4ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all&#8217;uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, n\u00e9 sopprimere o limitare la facolt\u00e0 di godimento dei condomini.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. II, 21\/2\/2013, n. 4340<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">Nell\u00b4ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unit\u00e0 immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, \u00e8 legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell\u00b4art.1136 cod. civ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all\u00b4apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio).<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. II, 21\/2\/2013, n. 4340<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino che vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un\u00b4eccezione riconvenzionale di propriet\u00e0 esclusiva al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di propriet\u00e0 esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. II, 22\/2\/2013, n. 4624<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">L\u00b4assicurazione della responsabilit\u00e0 civile, mentre non pu\u00f2 concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cio\u00e8, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilit\u00e0, per la sua stessa natura importa necessariamente l&#8217;estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni &#8220;involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale&#8221;, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell&#8217;assicurato (nella specie, per il difetto di ma nutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. III, 26\/2\/2013, n. 4799<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\">In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, pu\u00f2 imputarlo ai debiti per singoli esercizi e pu\u00f2 escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm;\" align=\"LEFT\"><strong>Cass. Civ., Sez. II, 28\/2\/2013, n. 5038<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell&#8217;edificio, pu\u00f2 effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purch\u00e9 risulti &#8211; da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimit\u00e0 solo riguardo alla motivazione &#8211; che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-templates\/full-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2232","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2232"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2244,"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2232\/revisions\/2244"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gestionecondoministintino.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}